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Notizie Giuridiche

» Costituzione di parte civile solo telematica? L'interpretazione della Cassazione
17/07/2025 - Mario di Salvia


Con la sentenza n. 24708/2025 del 4 Luglio 2025 (sotto allegata) la V sezione penale della Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui l'obbligo di deposito telematico degli atti previsto ex art. 111-bis c.p.p. non si applica alle attività svolte direttamente in udienza. Di conseguenza, la costituzione di parte civile presentata in formato cartaceo nell'udienza dibattimentale è pienamente valida, in quanto l'art. 78 c.p.p. lo consente espressamente.

La recente decisione riapre quindi il dibattito mai per la verità sopito sul conflitto tra la disposizione dell'art 78 cpp e le norme sulla digitalizzazione del processo che nella decisione riferita viene però risolto interpretando l'obbligo telematico come la regola per i soli depositi "fuori udienza".

La presentazione di un atto o di un documento nel pieno svolgersi dell'udienza costituisce una "specifica esigenza processuale" che deroga alla regola generale, ex art. 111-bis, comma 3, c.p.p.. Un'interpretazione contraria, che estendesse l'obbligo telematico anche agli atti d'udienza, ricorda la Corte, limiterebbe indebitamente il diritto di difesa.

Il giudice di legittimità qualificando come "abnorme" l'ordinanza che esclude la parte civile per il mancato deposito telematico della propria costituzione indi legittimamente esaminando il ricorso del soggetto escluso, annulla senza rinvio la declaratoria di inammissibilità avendo il Tribunale fatto applicazione di una norma estranea alla situazione processuale in tal modo determinando una "stasi non superabile".

Il principio di diritto enunciato si pone in continuità con l'altra antecedente pronuncia data da Cass. sez II penale n. 18624 del 16/05/2025 la quale aveva già ritenuto di consentire nella vigenza dell'art 111 bis cpp un deposito cartaceo, anche se nel merito era stata costretta a giudicare come meramente "illegittima" e non "abnorme", la declaratoria del Tribunale di merito, reputando poi inammissibile il ricorso.

Dalla recente decisione ne discende quindi che:

- sebbene la regola generale sia il deposito telematico obbligatorio , per quegli atti depositati fuori udienza (art. 111-bis c.p.p.) è ancora pienamente consentito e valido il deposito cartaceo (analogico) di documenti e altresì della costituzione di parte civile quando questi atti vengano presentati direttamente in udienza come previsto dall'art. 78 c.p.p.

- questa facoltà è giustificata dalla deroga per "specifiche esigenze processuali" (art. 111-bis, co. 3, c.p.p.) e dalla necessità di non ledere il diritto di difesa

- l'esistenza dell'obbligo per le cancellerie di digitalizzare gli atti cartacei depositati (art. 111-ter, co. 3, c.p.p.) appare l'ulteriore conferma della validità di tale modalità di deposito.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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