
Con la pronuncia n. 2076 del 10 luglio 2025 (sotto allegata), il Giudice di Pace di Palermo, in esito ad una richiesta risarcitoria avente ad oggetto le "lesioni" subite da conducente e terzo trasportato di un motociclo, ha rigettato la relativa domanda pur in presenza di una prova testimoniale favorevole stante che la "CTU tecnico/modale", chiesta dalla Compagnia Assicurativa al fine di verificare il "contatto tra i mezzi" nonché la "compatibilità dei punti d'urto" (e, per l'effetto, la sussistenza del sinistro e la riferibilità allo stesso dei rivendicati "danni fisici"), ha statuito "l'impossibilità" di "ricostruire la dinamica prospettata in atto di citazione.
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori, conducente e terzo trasportato di un motociclo elettrico, hanno chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di un tamponamento causato da una autovettura che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza.
Ascoltato il teste sui capitolati di prova dagli attori formulati, la Compagnia Assicurativa - in virtù di una articolata Consulenza Tecnica di Parte dalla quale emergeva come "dalla ispezione del veicolo assicurato nessun danneggiamento fosse presente" e, dunque, come risultasse "escluso il contatto tra i due mezzi" - ha chiesto ed ottenuto l'espletamento di una CTU tecnico/modale al fine di "ricostruire la dinamica del sinistro e quindi i punti d'urto" tra i veicoli.
La perizia, però, stante la mancata "messa a disposizione" del motociclo da parte degli attori per la "rituale ispezione" e l'assenza di idonea "documentazione fotografica al riguardo", ha statuito "l'impossibilità" di ricostruire la dinamica prospettata in atto di citazione.
Il Giudice, esaminato comparativamente il materiale probatorio acquisito, consistente, da un lato, in una prova testimoniale le cui "dichiarazioni rese dall'unico teste escusso" hanno, in generale, "confermato la dinamica descritta in citazione" (seppur "l'indicazione dei punti d'urto" tra i mezzi "non fosse stata molto chiara") e, dall'altro lato, in una "CTU tecnico/modale" (chiesta dalla Compagnia) che ha statuito l'impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e la compatibilità dei punti d'urto, ha rigettato la richiesta risarcitoria non avendo gli attori assolto l'onere imposto dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol fare valere un diritto in giudizio "deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
Invero, pur non avendo parte attrice mai chiesto il risarcimento dei danni materiali, il Giudice ha ritenuto opportuno, in virtù della perizia di parte dalla Compagnia prodotta che escludeva qualsivoglia contatto tra i mezzi coinvolti, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di fugare ogni dubbio in ordine alle modalità di accadimento del sinistro.
Risultata l'infradescritta CTU negativa, non avendo il consulente potuto verificare la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni, il Giudice, non ritenendo provato l'incidente e, per l'effetto, non ritenendo dimostrata la riferibilità allo stesso delle denunciate lesioni, in ossequio al principio "unus testis nullus testis" ha rigettato la richiesta risarcitoria attorea ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della Compagnia convenuta.
Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo
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