Il diritto di abitare un alloggio che non comprometta la salute rientra tra le posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Costituzione. In presenza di condizioni insalubri, come infiltrazioni d'acqua che rendono l'ambiente invivibile, il conduttore può agire per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
La pronuncia del Tribunale di Benevento n. 837 del 2025 ha ribadito che la lesione di tale diritto costituisce fonte di responsabilità risarcitoria, anche quando il pregiudizio non comporti un danno patrimoniale diretto.
Nel caso deciso dal tribunale, le infiltrazioni provenivano dal lastrico solare, bene comune soggetto alla custodia del condominio. Il giudice ha evidenziato che la responsabilità del condominio si fonda sull'art. 2051 del Codice Civile, che disciplina i danni cagionati da cose in custodia, a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità fra il bene comune e l'evento dannoso.
La relazione del consulente tecnico e la documentazione fotografica hanno confermato l'inadeguata impermeabilizzazione, ritenuta circostanza idonea a giustificare la condanna al risarcimento.
Pur essendo legittimato a richiedere il ristoro per la compromissione del diritto personale di godimento, il conduttore non può sostituirsi al proprietario per pretendere interventi edilizi o il ripristino delle parti comuni.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (tra cui Cass. n. 8466/2020), tali richieste competono esclusivamente al titolare del diritto di proprietà. Di conseguenza, il conduttore può agire per ottenere il risarcimento del disagio, ma non per la condanna all'esecuzione di lavori.
Il tribunale ha riconosciuto al conduttore un danno non patrimoniale determinato equitativamente, considerando la gravità e la durata della situazione. La valutazione ha tenuto conto del fatto che le infiltrazioni interessavano la camera da letto, ambiente essenziale per la vita quotidiana.
Questa impostazione conferma la centralità del diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione e la sua incidenza nella disciplina del rapporto locatizio.