L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis del Codice penale, consente al giudice di escludere la sanzione penale nei confronti dell'imputato quando la condotta sia di minima offensività, le modalità dell'azione siano lievi e il comportamento non riveli una particolare pericolosità.
Tuttavia, l'operatività di questo istituto incontra alcuni limiti oggettivi e soggettivi, espressamente disciplinati dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.
Con la sentenza n. 23783/2025, la Cassazione penale ha ribadito che l'imputazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte ha evidenziato che la resistenza si caratterizza per la lesione di interessi primari dell'ordinamento, tra cui:
Il regolare funzionamento della pubblica amministrazione;
Il rispetto dell'autorità legittimamente esercitata dagli organi dello Stato;
La tutela dell'ordine pubblico.
Pertanto, non può ritenersi di scarsa offensività un comportamento che incide su tali beni giuridici, indipendentemente dall'intensità della resistenza o dalla durata dell'azione.
Secondo la Suprema Corte, la ratio della disciplina sulla tenuità del fatto si fonda sulla necessità di evitare l'applicazione della sanzione penale a condotte che, pur astrattamente illecite, risultano in concreto prive di reale pericolo sociale.
Nel caso della resistenza a pubblico ufficiale, invece, la condotta assume una valenza simbolica e sostanziale che travalica il mero danno materiale o fisico arrecato al pubblico ufficiale.
Come si legge nel principio di diritto espresso dalla sentenza: «La contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nell'esercizio delle funzioni è ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., attesa la rilevanza dell'interesse leso e la natura dell'offesa, incompatibile con la particolare tenuità del fatto».