La sentenza n. 508/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma affronta la disciplina sull'esonero dal lavoro notturno e distingue in modo chiaro tra la protezione riconosciuta alle donne in gravidanza e quella prevista per i lavoratori caregiver.
Secondo il giudice, i due regimi di tutela poggiano su presupposti e finalità differenti: nel primo caso, il divieto è assoluto e inderogabile, mentre nel secondo si tratta di una facoltà esercitabile dal lavoratore interessato.
La normativa principale in materia è contenuta nel Testo unico maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), che stabilisce all'art. 53 il divieto assoluto di lavoro notturno per le donne in gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
Questa tutela non può essere rinunciata nemmeno su richiesta della lavoratrice, poiché è finalizzata a salvaguardare la salute della madre e del bambino e a garantire la continuità del legame familiare nei primi mesi di vita.
In particolare, la fascia oraria di divieto va dalla mezzanotte alle 6 del mattino, periodo ritenuto più gravoso e potenzialmente lesivo per la salute psicofisica della lavoratrice.
Diverso è il regime di tutela riconosciuto ai caregiver che assistono un familiare disabile ai sensi della Legge 104/1992.
L'art. 11 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che tali lavoratori possono scegliere di non prestare attività lavorativa notturna, attivando una tutela facoltativa che si aggiunge alle altre misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
La sentenza del Tribunale di Roma evidenzia che questa protezione è rimessa alla valutazione soggettiva del lavoratore, che può valutare se avvalersene in relazione alle proprie esigenze familiari e organizzative.
La decisione si sofferma anche sulla nozione di lavoro notturno, inteso come un periodo di sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Nel caso deciso, i dipendenti di una società avevano chiesto l'esonero dal lavoro notturno in qualità di caregiver, invocando l'applicazione delle disposizioni legislative e del contratto collettivo di categoria.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, affermando che il diritto all'esonero spetta in presenza delle condizioni di legge, a prescindere da eventuali obiezioni datoriali legate all'organizzazione del servizio.