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Notizie Giuridiche

» La dicitura nel verbale del D.Lgs. 509/88 non dà diritto all'accompagnamento
04/07/2025 - Diego Marra

Parliamo di un caso particolare che può dar vita ad equivoci. Possono esserci casi in cui il verbale di invalidità si compone di due distinti periodi. Attenzione a non confonderli entrambi come diritto all'accompagnamento.

Primo periodo D. Lgs. 509/88 100% Grave. Secondo periodo Legge 508/88.

Nel primo periodo che va da una data all'altra (Es: 2022-2024) La Commissione INPS riconosce lo stato di gravità 100 ex D. Lgs 509/88 art 6. Il secondo periodo (Es: 2024-2025), la Commissione riconosce l'indennità di accompagnamento con la specifica dizione "Invalido con necessità di assistenza continua". Solo in tal caso scatta il diritto all'Indennità di Accompagnamento.

Si procede alla seguente analisi della normativa del combinato disposto Legge 118/71 e D.Lgs 509/89.

Il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, è una norma fondamentale per la revisione delle categorie di minorazioni e malattie invalidanti e dei benefici ad esse associate. In questo contesto, l'Articolo 6 introduce una specificità importante per la valutazione dei soggetti ultrasessantacinquenni. Ecco cosa emerge dalle fonti riguardo a questo aspetto:

– Definizione di Invalidità per Ultrasessantacinquenni (D. Lgs. 508/88 Articolo 6):

L'Articolo 6 del D.Lgs. 509/1988 aggiunge un comma all'Articolo 2 della Legge 30 marzo 1971, n. 11.

Secondo questa aggiunta, ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati "mutilati ed invalidi" i soggetti che hanno superato i sessantacinque anni di età.

Il criterio specifico per questa categoria è la presenza di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". Questo indica un cambio di focus dalla capacità lavorativa (prevalente per fasce d'età più giovani) alla capacità di autonomia nelle attività quotidiane per gli anziani.

– Riflesso nei Verbali di Accertamento

Il verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile (sebbene riporti "L. 508/88", che è probabilmente un errore di trascrizione per "D.Lgs. 509/88" dato il contenuto e il nome dell'altra fonte), mostra l'applicazione di questa disposizione.

Nel caso esaminato, l'interessata, una persona ultrasessantacinquenne, viene riconosciuta come "INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età".Il verbale aggiunge che la persona ha "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", qualificando ulteriormente la gravità e supportando il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 100% per tale condizione.

Questa formulazione è direttamente collegata alla possibilità di beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dell'assistenza socio-sanitaria, come previsto dall'Articolo 6 del D.Lgs. 509/1988.

– Ratio del Decreto Legislativo 509/1988:

Il decreto nel suo complesso è stato emanato per revisionare le categorie di minorazioni e malattie invalidanti e i relativi benefici, delegando il Governo ad agire in materia. Prevede che le minorazioni siano accertate tramite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio per determinare il danno funzionale permanente.

La valutazione della riduzione della capacità lavorativa per i soggetti al di sotto dei 65 anni si basa sull'entità della perdita anatomica o funzionale, sull'efficacia di apparecchi protesici e sull'importanza dell'organo o apparato leso nell'attività lavorativa. Viene introdotta una nuova tabella delle percentuali di invalidità basata sulla classificazione internazionale delle menomazioni dell'OMS.

L'Articolo 6, quindi, crea una categoria speciale per gli anziani, riconoscendo che la valutazione dell'invalidità per questa fascia di età necessita di criteri diversi, focalizzati sulla loro autonomia e qualità della vita, piuttosto che sulla mera capacità lavorativa. Per i soggetti tra i diciotto e i sessantacinque anni, il decreto prevede la pensione di inabilità e la pensione non reversibile.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, queste pensioni vengono sostituite dalla pensione sociale erogata dall'I.N.P.S. L'Articolo 6 assicura che, anche in questa transizione, le esigenze di assistenza e accompagnamento degli ultrasessantacinquenni siano riconosciute in base alla loro effettiva difficoltà a svolgere le funzioni tipiche dell'età.

– La presenza del "D. Lgs 508/89 art. 6" nel verbale non automatizza l'erogazione dell' di accompagnamento"

Per rispondere alla tua domanda se la comparsa di "D. Lgs 508/89 art. 6" nel verbale significhi automaticamente l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, è importante analizzare attentamente le fonti e la formulazione del verbale stesso.

Cosa dice l'Articolo 6 del D.Lgs. 509/1988 (ex L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma dopo il secondo): L'Articolo 6 stabilisce che, "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

Questo significa che essere riconosciuti invalidi secondo questo articolo, per la fascia d'età ultrasessantacinquenne, ha come scopo esplicito la possibilità di accedere all'assistenza sociosanitaria e all'indennità di accompagnamento.

Come si traduce questo nel verbale di accertamento"

Nel verbale di invalidità la Commissione Medica riconosce l'interessata come: "INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 508/88) grave 100%". Questa prima parte della dicitura nel verbale riflette direttamente il criterio dell'Articolo 6 del D.Lgs. 509/1988. Il riconoscimento di una percentuale del 100% di invalidità indica la gravità della condizione.

Tuttavia, il verbale non si ferma qui. Aggiunge un'ulteriore e cruciale specificazione:

"INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)". Conclusione: la sola comparsa della dicitura "D. Lgs 508/89 art. 6" (o correttamente D.Lgs. 509/1988 Art. 6 nel verbale, pur essendo fondamentale in quanto definisce la categoria di invalidità per gli ultrasessantacinquenni specificamente ai fini dell'indennità di accompagnamento, non attiva automaticamente l'indennità senza ulteriori condizioni.

Perché l'indennità di accompagnamento sia concessa, è necessaria la specifica attestazione della "necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Questa è la dicitura chiave che qualifica la gravità dell'invalidità e la dipendenza del soggetto, rendendolo idoneo all'indennità.

In sintesi, il riconoscimento secondo l'Articolo 6 stabilisce la base normativa e la finalità del riconoscimento (cioè, la possibilità di ottenere l'indennità), ma è l'ulteriore e specifica attestazione della "necessità di assistenza continua" che ne determina la concessione effettiva. Il verbale, come si vede, include esplicitamente entrambe le diciture, rendendo chiara l'idoneità all'indennità di accompagnamento soltanto da una certa data.


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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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