La sentenza n. 439/2024 del CNF, pubblicata il 21 giugno 2025 sul sito del codice deontologico, affronta un tema di particolare rilievo nella materia disciplinare forense: la rilevabilità d'ufficio della prescrizione.
La decisione si inserisce nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un avvocato per violazioni deontologiche. Nel corso del giudizio, la parte resistente aveva eccepito la prescrizione dell'azione disciplinare, questione che il Consiglio ha ritenuto potesse essere sollevata e rilevata in via officiosa, a prescindere dall'eccezione di parte.
La motivazione del CNF si fonda sulla qualificazione della disciplina deontologica come materia di interesse pubblicistico.
Il Collegio ha sottolineato che l'azione disciplinare mira a tutelare:
l'interesse della collettività alla correttezza dell'esercizio professionale;
la funzione ordinistica di garanzia della qualità e della dignità dell'attività forense.
Per questo motivo, la prescrizione non si configura come un'eccezione di carattere strettamente privatistico, ma come un istituto volto a definire il limite temporale dell'esercizio del potere disciplinare, con implicazioni di ordine generale.
Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la rilevabilità d'ufficio della prescrizione si estende:
a tutti i gradi del giudizio disciplinare, incluso il giudizio di legittimità;
a ogni fase del procedimento, anche se la questione non sia stata prospettata dalle parti.
In particolare, la sentenza evidenzia che l'interesse alla certezza giuridica e alla definizione dei procedimenti disciplinari non può essere sacrificato in ragione della mancata eccezione.
Tra i principali argomenti di diritto utilizzati dal CNF:
la natura superindividuale dell'interesse perseguito dall'azione disciplinare, che supera il rapporto intersoggettivo tra Ordine e iscritto;
la riconducibilità del procedimento disciplinare a una funzione di natura pubblicistica, volta alla tutela dell'affidamento dei cittadini nell'attività professionale;
il principio di legalità e tassatività dei termini di prescrizione, in quanto limiti all'esercizio del potere sanzionatorio.
Alla luce di tali principi, la prescrizione va sempre verificata dal giudice disciplinare, anche d'ufficio.