La sentenza n. 453/2024 del CNF, pubblicata il 21 giugno sul sito del Codice deontologico, si è occupata di un tema cruciale per la professione forense: l'obbligo di emettere fattura contestualmente all'incasso del compenso. La vicenda trae origine dal comportamento di un avvocato che, pur avendo riscosso onorari, aveva omesso di procedere alla regolare fatturazione.
Secondo il CNF, tale condotta integra un illecito deontologico di carattere permanente, ai sensi degli articoli 16 e 29 del Codice Deontologico Forense.
La decisione ha ribadito che l'avvocato è tenuto a emettere la fattura in modo tempestivo e contestuale alla riscossione del corrispettivo. L'art. 29 impone che l'adempimento sia effettuato senza ritardi e l'art. 16 prevede specifiche sanzioni disciplinari in caso di omissione.
La motivazione sottolinea che l'eventuale ritardo, anche se di lieve entità o giustificato da ragioni organizzative, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione disciplinare. La normativa deontologica, infatti, non contempla tolleranze temporali.
Un punto di particolare importanza nella pronuncia riguarda la qualificazione dell'illecito come permanente. Ciò comporta che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre non dalla data dell'incasso, bensì dal momento in cui l'avvocato cessa di mantenere l'omissione, cioè dalla regolarizzazione dell'adempimento.
Il CNF ha ritenuto che tale qualificazione sia coerente con la finalità di garantire la trasparenza fiscale e deontologica nella professione.
Tra gli argomenti posti a fondamento della sentenza, il Consiglio ha richiamato:
La funzione pubblica e fiduciaria della professione forense;
Il dovere di correttezza nei rapporti con il cliente e con l'amministrazione finanziaria;
La necessità di tutelare l'ordine professionale da condotte che possano compromettere la credibilità della categoria.
Alla luce di tali considerazioni, l'omessa fatturazione si configura come un comportamento che protrae i propri effetti nel tempo, giustificando la natura permanente dell'illecito.