La sentenza n. 448/2024 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 23 giugno 2025, si concentra sui presupposti che regolano il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – tra cui Corte di Cassazione e Consiglio di Stato – da parte di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea.
La decisione richiama due discipline fondamentali:
l'art. 8 della Legge n. 31/1982 per l'attività temporanea;
l'art. 9 del D.Lgs. n. 96/2001 per l'attività permanente.
L'avvocato straniero che esercita stabilmente nel proprio Stato membro di origine e che intenda prestare attività professionale in modo soltanto occasionale sul territorio italiano deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
avere esercitato la professione per almeno dodici anni nello Stato di provenienza;
oppure
essere abilitato al patrocinio dinanzi alle autorità giurisdizionali corrispondenti del proprio Paese.
In ogni caso, il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è consentito in via autonoma: l'avvocato temporaneo deve agire di concerto con un avvocato italiano iscritto all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori.
Diverso è il regime dell'avvocato UE che abbia deciso di stabilirsi in Italia in modo permanente. In questa ipotesi:
è necessaria l'iscrizione in una sezione speciale dell'Albo presso il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 96/2001;
anche in tal caso, il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori deve svolgersi d'intesa con un avvocato iscritto all'Albo speciale.
L'iscrizione nella sezione speciale, quindi, non esonera dall'obbligo di collaborazione con un patrocinatore abilitato.
La sentenza del CNF valorizza l'esigenza di assicurare un livello di tutela adeguato e la corretta applicazione delle regole processuali davanti agli organi giurisdizionali di legittimità.
L'obbligo di agire in collaborazione con un avvocato cassazionista italiano risponde alla finalità di garantire il pieno rispetto del principio di difesa tecnica qualificata.