Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) si è pronunciato sul quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano relativo al mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il quesito verteva sulla posizione di coloro che hanno conseguito la specializzazione in base a un dottorato di ricerca o in qualità di professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, chiedendo se questi ultimi possano considerarsi esclusi dalla disciplina prevista per il mantenimento del titolo.
Il CNF, nel parere n. 30/2025, pubblicato il 24 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, ha richiamato la normativa di settore, contenuta nel decreto ministeriale n. 144 del 2015 e successive modifiche, in particolare agli articoli 9, 10 e 11.
L'articolo 9, comma 1, stabilisce che sono soggetti agli obblighi di mantenimento tutti gli avvocati specialisti iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del decreto, senza distinzioni in base alla modalità di acquisizione del titolo.
Per conservare la qualifica di specialista, l'avvocato deve:
frequentare in modo continuativo e proficuo corsi di alta formazione (art. 9, comma 2); oppure
dimostrare di avere esercitato attività professionale assidua, prevalente e continuativa nel settore di specializzazione (art. 10, comma 1).
Secondo il parere n. 30/2025, i professionisti che hanno conseguito il titolo sulla base di un dottorato di ricerca non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sul mantenimento.
Essi, dunque, sono tenuti a scegliere una delle modalità previste dal decreto per confermare la validità del titolo nel tempo, al pari di tutti gli altri avvocati specialisti.
Diversa, invece, la posizione dei professori universitari ordinari, anche collocati a riposo. Il CNF ha ricordato che la possibilità di conseguire il titolo in assenza di ulteriori formalità è stata riconosciuta dalla sentenza del TAR Lazio n. 10834 del 1° agosto 2022.
Di conseguenza, non può trovare applicazione nei loro confronti la disciplina sul mantenimento, trattandosi di un riconoscimento derivante direttamente dall'interpretazione giurisprudenziale e non subordinato ad attività formativa o di esercizio della professione.