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Notizie Giuridiche

» Casa dei suoceri e separazione: quando resta all'ex coniuge?
01/06/2025 - Marina Crisafi


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17095 del 2025, ha chiarito un importante principio in tema di comodato familiare. La separazione dei coniugi non comporta automaticamente la cessazione del diritto di abitare la casa concessa in comodato dai suoceri, se l'immobile continua a soddisfare i bisogni abitativi del nucleo familiare, in particolare dei figli.

Cos'è il comodato familiare e quando si scioglie

Il comodato familiare è un contratto gratuito con cui un immobile viene concesso a un familiare per destinarlo a casa coniugale.
Secondo la Cassazione, questa destinazione non si esaurisce automaticamente con la separazione o il divorzio, purché la casa sia ancora utilizzata per garantire la dimora ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Il comodante (cioè chi ha concesso l'immobile) può richiederne la restituzione solo dimostrando un proprio urgente e concreto bisogno di rientrare in possesso del bene.

La vicenda: 13 anni nella casa dei nonni paterni

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, una madre, comproprietaria con il marito deceduto di una villetta, aveva lasciato per anni una porzione dell'immobile al figlio e alla nuora come residenza familiare.
Dopo la separazione, la casa era stata assegnata alla ex nuora, che vi avrebbe potuto continuare a vivere con la figlia minorenne qualora l'ex marito non avesse pagato il contributo mensile destinato all'affitto di un altro alloggio.

La madre, divenuta unica proprietaria della porzione di villetta, sosteneva che la separazione dei coniugi avesse determinato la scadenza del comodato e che avesse diritto a rientrare nell'immobile. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi.

L'assegnazione della casa coniugale e il diritto dei figli

I giudici hanno precisato che la separazione dei genitori non cancella automaticamente la funzione di casa familiare, se questa continua a rispondere alle esigenze del minore.
In altre parole, l'assegnazione dell'immobile al genitore collocatario dei figli non si considera incompatibile con il comodato originariamente concesso, proprio perché l'interesse superiore del minore prevale sulle esigenze del comodante, salvo prova di un bisogno urgente del bene.

Nel caso specifico, la minore aveva manifestato il desiderio di tornare a vivere nella casa dei nonni paterni, dove aveva trascorso 13 anni della propria vita.

Quando il comodante può chiedere la restituzione

La Cassazione ha ribadito che il comodante può opporsi alla permanenza del genitore separato nell'immobile solo in presenza di un serio e urgente bisogno personale.
La crisi coniugale, di per sé, non integra alcuna causa automatica di risoluzione del comodato.

In assenza di motivi gravi che rendano necessario il rientro in possesso della casa, l'assegnazione a favore del genitore presso cui i figli convivono resta valida e opponibile.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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