La decisione n. 438/2024 del CNF, pubblicata il 20 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, trae origine da un procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un avvocato che, secondo le risultanze istruttorie, aveva intrattenuto rapporti con due testimoni di un procedimento civile in corso. Nello specifico, era emerso che il professionista, mediante una serie di colloqui e comunicazioni dirette, aveva esercitato un'influenza indebita sulla formazione della volontà dei testi, prospettando indirettamente che dichiarazioni favorevoli al proprio assistito avrebbero potuto tradursi in reciproci vantaggi sul piano personale o economico.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva riconosciuto la violazione dell'art."55 del Codice Deontologico Forense e aveva irrogato la sospensione dalla professione per 9 mesi.
L'art."55 cdf stabilisce che: "L'avvocato non deve intrattenersi con i testimoni o le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti."
La sentenza sottolinea che il termine "suggestioni" deve essere interpretato in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi atteggiamento suscettibile di incidere sulla libera e spontanea ricostruzione dei fatti da parte del teste.
Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il divieto sancito dall'art."55 non riguarda soltanto le ipotesi di minacce o promesse esplicite, ma comprende ogni forma di pressione, condizionamento o prospettazione – anche solo indiretta – di vantaggi o svantaggi futuri legati al contenuto delle dichiarazioni.
In particolare, la condotta accertata integrava:
Una prospettazione idonea a intimorire il testimone, insinuando che una testimonianza sfavorevole avrebbe potuto avere conseguenze negative.
Una suggestione di vantaggi derivanti da dichiarazioni compiacenti.
Il CNF ha ribadito che ogni ingerenza sulla spontaneità del teste, ancorché velata, lede il dovere di lealtà e correttezza, compromettendo la genuinità del processo probatorio.
La sentenza enuncia il seguente principio: "Integra violazione dell'art."55 cdf qualsiasi comportamento dell'avvocato che, anche in forma indiretta, incida sulla libera determinazione del testimone attraverso suggestioni, pressioni, prospettazione di vantaggi o prefigurazione di conseguenze negative". Tuttavia, il CNF in parziale accoglimento del ricorso (proscioglimento di uno dei capi di incolpazione contestati) ha rideterminato la sanzione nella sospensione dalla professione forense per mesi tre.