La sentenza n."436/2024 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico forense, si riferisce a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato che aveva inviato una comunicazione e-mail al difensore di controparte, nella quale prospettava, in termini particolarmente dettagliati e minacciosi, conseguenze negative future, ritenute sproporzionate e giuridicamente inconsistenti.
La condotta contestata si concretava nell'aver utilizzato toni intimidatori per indurre la controparte a conformarsi a pretese dell'assistito.
Il CNF ha richiamato in particolare, tra le norme deontologiche violate, l'art."65 stabilisce che, sebbene l'avvocato possa intimare alla controparte l'adempimento di obbligazioni sotto comminatoria di azioni, istanze o denunce, la minaccia non deve mai assumere carattere sproporzionato o vessatorio, né essere volta unicamente a intimidire con conseguenze infondate.
Il Consiglio ha chiarito che la ratio dell'art."65 è contemperare due esigenze:
Il diritto di difendere con fermezza l'assistito.
Il rispetto dell'altrui libertà di determinazione.
Nel caso esaminato, il contenuto della comunicazione superava tali limiti, descrivendo in modo analitico e allarmistico danni futuri non solo improbabili, ma giuridicamente privi di fondamento. Tale condotta ha assunto finalità esclusivamente intimidatorie, ledendo i principi di correttezza e misura nell'attività difensiva.
Il CNF ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenendo sussistente l'illecito deontologico e confermando la sanzione dell'avvertimento, ritenuta proporzionata alla condotta.