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Notizie Giuridiche

» E' legittimo il licenziamento tramite WhatsApp?
19/06/2025 - Monia Vasta

Per chi si occupa di personale, licenziamenti e relative cause, tale sentenza cristallizza una situazione che si è verificata da diversi anni, si può licenziare un dipendente tramite WhatsApp" e quali sono gli elementi fondamentali"

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1758 del 16 aprile 2025, ha respinto il ricorso di due lavoratori che avevano impugnato il recesso comunicato via smartphone, difatti il Tribunale ha ritenuto che il fatto stesso che i dipendenti avessero contestato il messaggio WhatsApp dimostrava la loro piena conoscenza del licenziamento, rendendolo così valido.

La vicenda riguardava, appunto due lavoratori che sostenevano che il loro licenziamento fosse stato comunicato oralmente, in violazione dell'art. 2 della Legge 604/1966, che richiede la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Il datore di lavoro aveva trasmesso ai lavoratori, tramite WhatsApp, il modello UNILAV (comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'interruzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo).

Il punto focale della questione era se il messaggio WhatsApp con allegato il modello UNILAV equivalga a un licenziamento in forma scritta. La sentenza ha chiarito che la forma scritta richiesta dalla legge può essere assolta anche attraverso strumenti elettronici e non necessariamente cartacei, purché vi sia certezza della provenienza, tracciabilità della comunicazione e il contenuto sia idoneo a informare il lavoratore in modo completo e inequivocabile.

Nel caso specifico, l'UNILAV inviato tramite WhatsApp conteneva tutte le informazioni necessarie: generalità delle parti, estremi del contratto, data del licenziamento e motivo del recesso ("giustificato motivo oggettivo"). La pronuncia sottolinea che la forma scritta si dematerializza ma non perde efficacia, l'importante è che il lavoratore riceva effettivamente la comunicazione e possa individuare con chiarezza autore, contenuto e motivazione del recesso. Non tutti i messaggi sono però sufficienti; un semplice "non venire più" non basta. Serve un contenuto formale (come il modello UNILAV), completo ed inequivocabile.

Il documento conclude che il diritto del lavoro non può rimanere analogico in un mondo digitale; la forma scritta non è morta ma ha solo cambiato "pelle", passando per uno smartphone.

La norma giuridica centrale in questione è l'articolo 2 della Legge 604/1966, che impone che il licenziamento sia comunicato in forma scritta ad substantiam. Ciò significa che la forma scritta è un requisito essenziale per la validità dell'atto; la sua assenza renderebbe il licenziamento nullo.
Il Tribunale ha riconosciuto il mutamento culturale e normativo che sta investendo il diritto del lavoro a causa della digitalizzazione. Ha affermato che la "forma scritta" richiesta dalla legge può essere soddisfatta anche tramite strumenti elettronici, e non esclusivamente cartacei.

I criteri chiave stabiliti dal Tribunale affinché le comunicazioni elettroniche siano considerate valida forma scritta sono:
1) Certezza della provenienza: Il mittente deve essere chiaramente identificabile.
2) Tracciabilità della comunicazione: Deve esserci una prova della comunicazione.
3) Contenuto idoneo a informare il lavoratore in modo completo e inequivoco: Le informazioni trasmesse al lavoratore devono essere complete e prive di ambiguità.

Il fatto che i dipendenti abbiano contestato il licenziamento in giudizio, basandosi sul messaggio WhatsApp, ha dimostrato la loro piena conoscenza e comprensione del suo contenuto, provando così l'efficacia della comunicazione. Ciò evidenzia che l'obiettivo finale del requisito della "forma scritta"—assicurare che il lavoratore sia pienamente informato del licenziamento e delle sue motivazioni—è stato raggiunto, indipendentemente dal mezzo.

La sentenza indica un approccio pragmatico all'interpretazione giuridica, adattando i requisiti legali tradizionali alle moderne realtà tecnologiche pur mantenendo le tutele fondamentali per i lavoratori. Sottolinea che la sostanza della comunicazione e la sua ricezione verificabile sono prioritarie, piuttosto che l'adesione arcaica ai metodi cartacei.


[Fonte: www.studiocataldi.it]

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