La sentenza n."421/2024 del CNF (pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico) riguarda un avvocato che non restituiva al cliente – e alla parte assistita – atti e documenti relativi al mandato professionale. In particolare, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso.
Il cliente lamentava la condotta ostruzionistica, evidenziando il proprio diritto a riaffermare la documentazione dopo la cessazione del rapporto professionale.
Il CNF ha ribadito che l'art."33 del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di restituire prontamente atti e documenti al cliente e alla parte assistita, una volta terminata la prestazione o revocato il mandato.
Soltanto la corrispondenza riservata – disciplinata all'art."48 – può essere trattenuta, ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito disciplinare.
La motivazione del CNF si fonda su due esigenze:
Accesso alla documentazione: il cliente deve avere piena possibilità di consultare la documentazione, indipendentemente dal rapporto con il professionista.
Onestà e trasparenza: trattenere documenti senza giustificazione mina la fiducia verso l'avvocato e ostacola l'effettivo esercizio del diritto.
La mancata restituzione configura dunque una scorrettezza professionale suscettibile di sanzione disciplinare.