Il divieto del patto di quota lite si estende anche agli incarichi di natura non contenziosa. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14699/2025, depositata il 30 maggio 2025, affermando che la nullità di tali accordi è assoluta e riguarda ogni tipologia di prestazione legale, indipendentemente dalla presenza di un contenzioso giudiziario.
La pronuncia trae origine da una controversia tra cliente e legale in merito alla pattuizione di un compenso subordinato al buon esito di una pratica extragiudiziale, avente ad oggetto la rivendicazione di un credito. Il cliente, dopo l'esito favorevole, ha contestato la validità dell'accordo economico, invocando l'applicazione dell'art. 13, comma 4, della L. n. 247/2012, che vieta i patti di quota lite.
La Corte ha accolto le doglianze del cliente, ribadendo che: "La nullità del patto di quota lite è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico".
Secondo la Cassazione, il divieto di cui all'art. 13, co. 4, L. n. 247/2012, non può essere ristretto ai soli giudizi contenziosi. Rientrano nel divieto anche incarichi stragiudiziali, come mediazioni, negoziazioni assistite, consulenze legali preventive, qualora il compenso sia parametrato al risultato ottenuto o al valore economico della questione trattata.
L'interesse tutelato è la libertà e l'indipendenza del difensore, che verrebbero compromesse da un legame economico diretto con l'esito della prestazione.