La determinazione della sanzione disciplinare non può essere affidata a formule matematiche. A precisarlo è il Consiglio Nazionale Forense, che con la sentenza n. 407/2024, pubblicata il 7 giugno 2025 sul sito del Codice Deontologico, ha ribadito che la sanzione va commisurata a una valutazione complessiva dei fatti, tenendo conto di elementi aggravanti e attenuanti, nonché del comportamento processuale dell'incolpato.
Secondo il CNF, la decisione in materia disciplinare deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata del comportamento dell'avvocato, non su un'automatica applicazione di sanzioni predefinite. Il Collegio ha chiarito che occorre considerare:
la gravità oggettiva della condotta;
eventuali precedenti disciplinari, come fattori aggravanti;
l'ammissione di responsabilità e l'atteggiamento collaborativo dell'incolpato, come possibili attenuanti.
"La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento dell'attività professionale che nella dimensione privata."
Nel caso esaminato, l'avvocato era stato sanzionato per aver rivolto espressioni offensive nei confronti della magistratura, in sede di discussione processuale. Il CNF, pur riconoscendo la gravità della condotta, ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente valutato il contesto processuale, né erano state considerate in modo equilibrato le circostanze attenuanti, tra cui l'ammissione dell'eccesso verbale da parte dell'incolpato.
Il Consiglio ha ricordato che la sanzione disciplinare non deve avere solo una funzione repressiva, ma anche proporzionata e rieducativa, finalizzata a garantire il rispetto dei doveri deontologici senza scadere in automatismi punitivi. Il giudice disciplinare è pertanto chiamato a valutare l'intera vicenda, non isolando la condotta da un'analisi più ampia del comportamento e della personalità del professionista.
Il CNF ha infine annullato la sanzione originaria, rilevando una motivazione insufficiente e stereotipata da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina. La decisione conferma l'importanza di una motivazione puntuale, che tenga conto sia degli aspetti soggettivi sia oggettivi dell'illecito deontologico.