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Notizie Giuridiche

» CIG anche per i c.d. "contratti esclusi" dall'applicazione del Codice
17/06/2025 - Gilda Summaria


L'Unione nazionale avvocati amministrativisti (U.n.a.a.), con ricorso notificato il 29.01.2024, ha richiesto al Tar Lazio l'annullamento "in parte qua" della delibera n. 584 del 19.12.2023 di A.n.a.c. (Autorità nazionale anticorruzione), avente ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici" e degli atti ad essa collegati, l'U.n.a.a. pone l'attenzione sui "servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice", materia per cui sussiste in capo all' Unione un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento degli atti impugnati. All'udienza pubblica del 20 maggio 2025, la causa viene introitata per la decisione. 

 Per il Collegio giudicante il ricorso è ammissibile circa la legittimazione attiva e l'interesse a ricorrere, ma risulta infondato.

L'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) annovera i servizi legali tra i "contratti esclusi", ovvero sottratti agli obblighi di evidenza pubblica (cioè all'affidamento mediante gara) per la scelta del contraente, a riguardo Consiglio di Stato (oltre a numerosa giurisprudenza dei Tar), con la sentenza n. 2776/2025, afferma che l'esclusione riguarda l'applicazione degli obblighi di evidenza pubblica ma non elide la natura pubblica del contratto con il professionista. Quello resta un appalto pubblico di servizi. Pertanto, nel caso di incarico saltuario ed occasionale, di patrocinio legale per un singolo procedimento giudiziale , per la scelta del contraente privato la P.A. non è tenuta, sul piano procedimentale, al rispetto delle regole di evidenza pubblica ma soltanto a osservare alcuni principi in tema di accesso al mercato (art. 3 Codice d.lgs. n. 36/2023), invece nel caso di servizi legali continuativi svolti in forma organizzata devono essere rispettate le procedure di evidenza pubblica, previste dal Codice. L'art. 222, comma 3, dello stesso Codice, prevede che: "l'ANAC… vigila sui contratti pubblici… nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice", ergo, anche l'affidamento dei servizi legali è sottoposto alla vigilanza A.n.a.c. e, come tale, è soggetto al versamento del contributo A.n.a.c., alla comunicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara) , ed alle altre comunicazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I "servizi esclusi" restano comunque assoggettati alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi, l'art. 3 della legge n. 136/2010 (sulla tracciabilità dei flussi finanziari) assoggetta alla relativa disciplina "tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" e, pertanto, quel che rileva, ai fini della tracciabilità, è l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche. L'adempimento delle disposizioni in materia di tracciabilità è effettuato, per espressa previsione della citata legge n. 136/2010, mediante acquisizione del CIG, da indicare negli strumenti di pagamento.

L'A.n.a.c., tra i suoi poteri, ha anche la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso cui è garantito l'assolvimento, da parte delle Stazioni appaltanti e degli Enti concedenti, degli obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza (art. 28 c.3 del Codice) , senza distinzione tra contratti assoggettati al Codice e contratti esclusi, la trasparenza deve essere comunque garantita, per la natura pubblica del contratto da cui si generano flussi di fondi pubblici. Va evidenziato, ulteriormente, che il principio di trasparenza è espressamente menzionato nell'art. 3 d.lgs. n. 36/2023 tra i principi applicabili ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice.

Nella sentenza si legge anche che "è stata prevista una modalità semplificata di acquisizione del CIG, che non comporta maggiori appesantimenti burocratici rispetto al passato. Anzi, detta modalità rappresenta il livello minimo di accesso all'ecosistema digitale dei contratti pubblici, utilizzato anche per i contratti estranei all'applicazione del Codice (come le convenzioni con organizzazioni di volontariato) e per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro. Le modalità adottate appaiono, quindi, pienamente rispettose della specialità degli affidamenti e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti". Ciò cosa significa che anche i contratti non solo "esclusi" ma anche "estranei", cioè non sottoposti in alcun modo alle regole del Codice dei contratti pubblici, hanno obbligo di C.I.G. e contribuzione A.n.a.c?

Il dubbio che tale previsione sia legittima rimane e certamente non è dipanato da questa pronuncia.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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