Pensione di reversibilità: la figlia non ha diritto se manca un sostegno economico costante dal genitore defunto.
Con l'ordinanza n. 15288 del 9 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sul concetto di "vivenza a carico" ai fini della pensione di reversibilità in favore dei figli maggiorenni inabili.
Secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente provare la coabitazione con il genitore deceduto o l'assenza di redditi propri per ottenere la prestazione previdenziale. È invece necessario dimostrare che il sostentamento economico era assicurato in modo continuativo e prevalente dal genitore scomparso. In altri termini, l'apporto economico del genitore deve risultare stabile e dominante rispetto ad altre fonti di sostegno o reddito, anche se la condizione di invalidità del figlio è accertata.
L'ordinanza ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: il diritto alla reversibilità presuppone non solo una condizione di bisogno, ma anche una dipendenza economica effettiva, documentata e prevalente rispetto a ogni altro apporto.