Con la sentenza n. 423/2024, pubblicata il 6 giugno 2025 sul sito ufficiale del Codice Deontologico Forense, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito un principio chiave per la professione legale: l'obbligo di formazione continua è formale, tracciabile e inderogabile. Non può essere sostituito da una generica affermazione di competenza o da attività professionali svolte, anche se riconducibili al settore giuridico.
Il procedimento disciplinare ha riguardato un avvocato che, non avendo conseguito i crediti formativi obbligatori, era stato sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina. In fase difensiva, l'incolpato aveva sostenuto l'illegittimità della sanzione, affermando di essere perfettamente aggiornato sul diritto, in quanto collaboratore redazionale di una rivista giuridica.
Secondo la tesi difensiva, tale attività professionale avrebbe dovuto equivalere, in termini sostanziali, al soddisfacimento dell'obbligo formativo. Il CDD non aveva accolto l'eccezione e il caso è stato portato all'attenzione del CNF.
Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso e confermato la sanzione, enunciando un principio di diritto chiaro:
"Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato […] giacché l'acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico."
In altre parole, non è ammessa alcuna valutazione soggettiva dell'aggiornamento professionale: ciò che rileva è esclusivamente la partecipazione documentata a eventi accreditati e il conseguimento dei crediti previsti dal regolamento CNF.