Con l'ordinanza n. 11464 del 3 maggio 2025 (sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato la natura e la funzione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, evidenziando che si tratta di un provvedimento amministrativo precauzionale e non di una sanzione disciplinare.
La vicenda trae origine da una misura di sospensione cautelare adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti di un avvocato, confermata successivamente dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con sentenza n. 336/2024. L'avvocato aveva impugnato la decisione del CNF deducendo vizi formali e sostanziali della misura adottata, contestando l'assenza di un procedimento disciplinare già avviato e la presunta violazione delle garanzie difensive.
La Corte di Cassazione, con decisione a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso, chiarendo la portata dell'art. 60 della legge n. 247/2012 (Legge professionale forense).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte:
La sospensione cautelare non integra una sanzione disciplinare, né costituisce un'anticipazione della stessa.
Si tratta invece di un provvedimento amministrativo autonomo, con funzione interinale e provvisoria, volto a tutelare l'interesse pubblico connesso alla dignità e al prestigio dell'Ordine forense.
L'adozione della misura non richiede l'apertura di un procedimento disciplinare né l'osservanza delle sue garanzie, proprio perché la ratio sottesa è diversa: non sanzionare una condotta già accertata, ma intervenire tempestivamente per salvaguardare l'immagine della professione.
Il cuore della motivazione risiede nell'affermazione per cui la credibilità e l'onore dell'intera categoria forense non possono essere compromessi dal comportamento, anche solo provvisoriamente rilevante, di un singolo iscritto. L'immagine pubblica dell'Ordine e il rispetto sociale nei confronti dell'avvocatura rappresentano un bene collettivo, la cui tutela richiede strumenti preventivi rapidi e incisivi.
In tale ottica, la sospensione cautelare è legittima anche in assenza di un'accertata responsabilità disciplinare, purché sussista un pericolo attuale e concreto per il decoro della professione.