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Notizie Giuridiche

» Anatocismo in conto corrente: il confronto tra le decisioni della Cassazione
27/05/2025 - Vincenzo Vitale


Negli ultimi anni, molti correntisti si sono chiesti se sia legittimo che la banca applichi interessi sugli interessi, cioè pratichi l'anatocismo, in particolare nei contratti di conto corrente o apertura di credito.

A fare chiarezza sono intervenute due recenti decisioni della Corte di Cassazione: l'ordinanza n. 11014 del 2024 e l'ordinanza n. 18664 del 2023. A prima vista sembrano in contrasto, ma in realtà affrontano la questione da due punti di vista diversi e perfettamente compatibili.

Cosa ha detto la Cassazione nel 2024

Nel caso deciso con l'ordinanza n. 11014/2024, il correntista aveva contestato la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi perché il tasso previsto era solo dello 0,01% annuo, cioè talmente basso da essere, secondo lui, "fittizio". Secondo il ricorrente, questo avrebbe reso illegittimo l'anatocismo.

La Corte però ha respinto la censura, affermando che:

"Anche un tasso minimo, come lo 0,01%, produce comunque un effetto anatocistico, perché la capitalizzazione fa crescere l'importo nel tempo, indipendentemente dal valore del tasso."

Quindi: anche un tasso basso non equivale a zero, e se c'è una clausola che prevede la capitalizzazione, essa produce effetti.

Cosa ha detto la Cassazione nel 2023

Nell'ordinanza n. 18664/2023, la questione era diversa. Qui si discuteva se la clausola di anatocismo fosse valida, nonostante il tasso attivo fosse pari allo 0,020% annuo sia come tasso nominale che come tasso effettivo.

La Cassazione ha stabilito che:

"Se il contratto non indica chiaramente il tasso effettivo annuo, cioè il tasso comprensivo della capitalizzazione, la clausola di anatocismo non è valida, anche se formalmente è stata pattuita."

In sostanza: la delibera CICR del 2000 impone che nei contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il tasso annuo deve essere calcolato tenendo conto della capitalizzazione. Se manca questo dato, la banca non può applicare interessi sugli interessi.

Assenza di contrasto giurisprudenziale

Nonostante gli esiti differenti, le due ordinanze non si pongono in contrasto, in quanto rispondono a censure diverse, basate su presupposti giuridici differenti:

Aspetto Cass. 11014/2024 Cass. 18664/2023

Tipo di censura

Anatocismo "simulato" per irrisorietà del tasso attivo

Invalidità della clausola per violazione dell'art. 6 CICR

Prospettiva di analisi

Effetto reale della capitalizzazione anche con tassi minimi

Validità formale della clausola anatocistica

Oggetto del giudizio

Legittimità sostanziale dell'anatocismo su tasso 0,01%

Conformità contrattuale alle prescrizioni della delibera

Conclusione

L'effetto anatocistico esiste anche con tasso irrisorio

La clausola è inefficace se non indica il TAE


Dunque le due sentenze offrono criteri distinti ma complementari per valutare la legittimità dell'anatocismo nei contratti bancari successivi al 2000:

  • Non è sufficiente che esista una clausola che preveda la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: bisogna verificare se essa rispetta i requisiti formali imposti dalla normativa vigente al tempo (in primis, la delibera CICR).

  • Anche se il tasso attivo è basso, la capitalizzazione produce comunque anatocismo: l'effetto anatocistico esiste, ma ciò non implica automaticamente la validità della clausola.

  • In particolare, se il tasso creditore nominale coincide con il tasso effettivo, è probabile che la clausola sia inapplicabile per mancata indicazione del tasso effettivo calcolato su base annua, come richiesto dall'art. 6 della delibera CICR.

Cosa significa per il cliente bancario

Se hai firmato un contratto di conto corrente o di apertura di credito dopo il 2000, sappi che la banca può applicare interessi sugli interessi solo se:

  • è rispettata la reciprocità tra interessi attivi e passivi,

  • è indicato in contratto il tasso annuo effettivo, tenendo conto della capitalizzazione,

Se anche uno solo di questi requisiti manca, la capitalizzazione può essere contestata, e gli interessi indebitamente addebitati possono essere recuperati.

È necessario esaminare ogni contratto nel dettaglio, per verificare se le clausole siano effettivamente valide secondo le norme di legge. Ogni contratto va analizzato caso per caso: anche un tasso minimo può nascondere clausole irregolari.


Avv. Silvia Vitale

Avv. Vincenzo Vitale

STUDIO LEGALE VITALE

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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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