Con la pronuncia n. 708/2025 dell'8 maggio 2025 (sotto allegata) la Corte d'Appello di Palermo, nel ribaltare la decisione in primo grado resa dal Tribunale, accoglieva l'appello proposto dalla Compagnia Assicurativa statuendo che, pur non essendo obbligatoria la forma scritta, in difetto di regolare iscrizione all'attività l'assicurazione non manleva il gestore della struttura.
A seguito di una caduta da cavallo verificatasi all'interno di un maneggio, l'attore subiva gravi lesioni fisiche per le quali chiedeva un risarcimento al proprietario della struttura che, a sua volta, chiamava in causa la propria Compagnia Assicurativa per essere dalla stessa manlevato e tenuto indenne.
Instauratosi il giudizio, la terza chiamata Compagnia Assicurativa deduceva l'inoperatività della polizza invocata dal titolare del maneggio non risultando il danneggiato/utilizzatore iscritto alla struttura sportiva.
Il Tribunale, però, rigettava tale eccezione e, in accoglimento della domanda di manleva, condannava l'Assicurazione a tenere indenne il maneggio di quanto dovuto all'atleta per i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti.
Il Giudice di primo grado, in particolare, pur riconoscendo "l'inoperatività" della "copertura assicurativa" per i "danni subiti o provocati da persone non associate o iscritte ammesse a prendere parte all'attività", riteneva comunque "provata", nel caso di specie, "l'iscrizione al maneggio" dell'attore "sulla base delle testimonianze acquisite".
Contro la suddetta sentenza proponeva appello la Compagnia, che impugnava esclusivamente la "domanda di manleva" avanzata dal maneggio, censurando il provvedimento di primo grado per avere il Tribunale "errato" nel "ritenere provata l'iscrizione al maneggio" dell'atleta, non essendo stato "allegato né prodotto alcun documento o atto attestante l'iscrizione, cioè la sottoscrizione di un contratto tra il gestore del maneggio e l'allievo, o altro documento scritto, indicatore dell'esistenza del rapporto formale di iscrizione" e rilevando, altresì, l'inutilizzabilità/inidoneità delle testimonianze rese, "de relato", da parte "del padre e del fratello del danneggiato" .
La Corte d'Appello, nell'accogliere le argomentazioni dall'Assicurazione esposte, statuiva la fondatezza dell'appello stante "l'insufficienza" di dette "testimonianze" rese "de relato".
Pur ammettendo, infatti, che "il contratto tra il gestore e l'utente della struttura" non richiede la "forma scritta", resta "la perplessità" sulla idoneità delle indicate prove testimoniali a supportare l'iscrizione dell'atleta al maneggio, corroborata, vieppiù, dalle testimonianze addotte dalla resistente assicurazione che "comprovano" come fosse "consuetudine" del titolare del maneggio "fare utilizzare la struttura anche a chi non è iscritto o associato".
Pertanto, in "mancanza di prova documentale della iscrizione", in ragione della circostanza per cui "i due testi non hanno assistito personalmente alla stipula dell'iscrizione" o al relativo "pagamento del prezzo" e, di contro, essendoci "due testi che forniscono indizi in senso contrario all'iscrizione", la Corte "accoglieva l'appello" e , ritenuto che "in difetto di iscrizione l'assicurazione non copre il gestore" della struttura, "rigettava" la "domanda di manleva" formulata dal titolare del maneggio e "condannava" quest'ultimo al pagamento delle "spese di lite " in favore dell'assicurazione "per entrambi i gradi di giudizio".
Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo
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