Con la sentenza n. 12864/2025, depositata il 15 maggio 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato un principio rilevante in tema di notifiche di atti impositivi e legittimazione ad agire, chiarendo che una persona fisica che riceve un atto dell'amministrazione finanziaria senza alcuna pretesa tributaria a suo carico non può impugnarlo in proprio.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un soggetto che aveva ricevuto la notifica di un atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, ma che non era intestato a lui, né conteneva alcuna pretesa fiscale nei suoi confronti. Nonostante ciò, l'interessato aveva impugnato l'atto avanti la Commissione Tributaria, sostenendo che la notifica diretta a lui, pur in assenza di responsabilità fiscale, fosse lesiva di un proprio interesse giuridicamente rilevante.
I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione, decisione poi confermata in appello. La questione è giunta in Cassazione, dove l'istante ha insistito sulla tesi della violazione del principio di legalità e della tutela giurisdizionale anche in presenza di notifiche anomale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12864/2025, ha rigettato il ricorso e fissato il seguente principio:
"La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi nessuna pretesa tributaria nei suoi confronti, non è legittimata a impugnarlo in proprio."
Secondo i giudici di legittimità, la legittimazione all'impugnazione in materia tributaria presuppone un interesse concreto, attuale e personale, in relazione al contenuto sostanziale dell'atto. Se l'atto dell'amministrazione finanziaria non contiene alcuna richiesta, contestazione o accertamento nei confronti del notificatario, egli non è titolare di un diritto soggettivo o interesse legittimo da tutelare in sede giurisdizionale.
La Corte ha chiarito che la mera ricezione fisica dell'atto – ad esempio, per errore di intestazione o di recapito – non determina automaticamente la qualità di soggetto legittimato ad agire, se l'atto:
Non reca alcuna contestazione fiscale diretta alla persona fisica che lo riceve;
Non attribuisce obblighi, né produce effetti diretti nei suoi confronti;
È formalmente riferito ad altro soggetto passivo d'imposta, anche se notificato a un terzo.
La sentenza distingue chiaramente tra il destinatario della notifica e il soggetto passivo dell'imposizione fiscale: solo quest'ultimo può legittimamente impugnare l'atto. Eventuali irregolarità nella notifica, se non determinano effetti pregiudizievoli diretti, non fondano la proponibilità autonoma del ricorso da parte del terzo.