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Notizie Giuridiche

» Cassazione: risarcimento per offese solo se estranee alla lite
21/05/2025 - Redazione


Con l'ordinanza n. 12850 del 2025, depositata il 15 maggio 2025 (sotto allegata), la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema che coinvolge diritto d'autore, diritto di difesa e limiti alla libertà di espressione processuale. Secondo i giudici di legittimità, le espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti difensivi non comportano automaticamente una responsabilità risarcitoria, a meno che non siano del tutto estranee all'oggetto del giudizio.

Controversia in materia di diritto d'autore

La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di diritto d'autore tra due soggetti, all'interno del quale una delle parti aveva presentato atti difensivi contenenti frasi giudicate offensive dalla controparte. Quest'ultima aveva proposto una domanda risarcitoria, sostenendo che le espressioni impiegate violavano la sua reputazione personale e professionale, essendo, a suo avviso, ingiustificatamente diffamatorie.

Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un danno morale derivante dal contenuto dell'atto, e la sentenza era stata confermata anche in appello. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione del diritto di difesa e della libertà di parola garantita in ambito processuale.

Il principio di diritto: valutare il nesso con la lite

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12850/2025, ha accolto il ricorso, affermando il seguente principio:

"L'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite."

Secondo la Suprema Corte, il diritto alla libertà di espressione difensiva in sede giudiziaria gode di una tutela ampia, coerente con l'art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, tale diritto non è illimitato: l'uso di termini ingiuriosi o gratuitamente offensivi, quando non funzionali alla strategia difensiva, può dar luogo a responsabilità civile.

Pertinenza rispetto alla causa

La Cassazione ha individuato un criterio distintivo chiaro: la valutazione sulla risarcibilità di una frase giudicata offensiva deve fondarsi sulla sua pertinenza rispetto alla causa. Se l'espressione:

  • È correlata ai fatti oggetto della controversia, anche se colorita o aspra " non è fonte di responsabilità civile;

  • È del tutto scollegata dal merito della lite, rivolta unicamente a offendere la controparte " può dar luogo a risarcimento.

Questo bilanciamento è essenziale per evitare un effetto dissuasivo sulla libertà difensiva, che deve poter esprimere anche giudizi severi, purché funzionali e pertinenti.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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