La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8379/2025, ha stabilito un principio rilevante in tema di misure cautelari: l'indisponibilità tecnica del braccialetto elettronico non legittima automaticamente l'adozione di una misura più afflittiva. È dunque escluso ogni automatismo sanzionatorio in caso di mancata applicabilità del dispositivo di controllo.
Il caso riguardava un indagato per atti persecutori, destinatario del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, secondo quanto disposto dal Tribunale del Riesame di Milano. Tuttavia, l'ordinanza impugnata prevedeva che, qualora il braccialetto non fosse tecnicamente attivabile, si sarebbe automaticamente applicato il divieto di dimora.
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 173/2024 della Corte Costituzionale, sottolineando che, in simili ipotesi, il giudice è tenuto a rivalutare le esigenze cautelari secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, potendo scegliere anche misure meno restrittive.
Il principio è rafforzato dall'art. 7 del D.L. 178/2024 (conv. in L. 5/2025), che ha riformulato gli artt. 275-bis e 276 c.p.p., specificando i criteri di verifica tecnica e operativa del dispositivo elettronico. In particolare, è stato introdotto l'art. 97-ter disp. att. c.p.p., che disciplina le modalità e i tempi dell'accertamento preventivo da parte della polizia giudiziaria.
La sentenza riafferma, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 20769/2016), che non può esserci automatismo né nel senso di aggravare né di alleggerire la misura: ogni decisione deve essere frutto di un'attenta valutazione del caso concreto.