Con la sentenza n. 1400/2025 (sotto allegata), il Tar Lombardia (Sezione III) ha stabilito un principio rilevante per l'esame di abilitazione alla professione forense: la semplice attribuzione di un voto numerico non è sufficiente a giustificare la bocciatura di un candidato. È necessario un elemento ulteriore, seppur minimale, come segni grafici che evidenzino le parti insufficienti dell'elaborato.
La pronuncia trae origine dal ricorso di una candidata esclusa dall'esame orale nella sessione 2023 a causa del punteggio insufficiente (14/30) ottenuto nell'unica prova scritta prevista, ossia l'atto giudiziario. Il verbale di valutazione si limitava all'indicazione del voto, senza ulteriori motivazioni o annotazioni.
Accogliendo il ricorso, il Tribunale amministrativo ha richiamato il principio di obbligo di motivazione rafforzata introdotto dalla riforma dell'ordinamento forense del 2012, sottolineando che, nonostante i ripetuti differimenti della sua piena applicazione, l'attuale configurazione dell'esame — un solo scritto e numero ridotto di candidati — impone una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa.
Il Tar ha precisato che, pur non essendo ancora obbligatorie specifiche annotazioni descrittive, il voto numerico deve essere integrato da elementi idonei a rendere comprensibili i criteri valutativi adottati dalla commissione. Tali elementi possono consistere in segni grafici apposti sul testo, evidenzianti le parti dell'elaborato ritenute insufficienti o particolarmente meritevoli.
Secondo il ragionamento del Collegio: "Il mutato quadro fattuale, con la drastica riduzione del numero dei candidati e la concentrazione in un solo scritto, impone di dare rilievo all'obbligo di motivazione ulteriore introdotto dal legislatore".
Il differimento dell'obbligo, sottolinea la sentenza, non riguarda infatti l'esistenza stessa della motivazione rinforzata, ma solo le modalità concrete di redazione delle osservazioni sui compiti.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come proroghe reiterate dell'entrata in vigore di una disciplina possano sollevare dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto se tali rinvii finiscono per incidere sul diritto di difesa e sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
Alla luce di ciò, il Tar ha stabilito che, per le sessioni future, la commissione giudicatrice dovrà fornire un supporto motivazionale ulteriore rispetto al mero voto numerico, così da rendere percepibili le ragioni della valutazione, anche attraverso modalità sintetiche come segni o annotazioni grafiche.
Nel caso concreto, la semplice attribuzione del punteggio 14/30 senza alcun segno distintivo o annotazione è stata ritenuta insufficiente a soddisfare il requisito della motivazione rafforzata. Ne è derivato l'annullamento del provvedimento di bocciatura.