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Notizie Giuridiche

» Fideiussioni bancarie: ancora nullità per le clausole ABI
10/05/2025 - Antonio Sansonetti

Fideiussioni bancarie

La sentenza del Tribunale di Lecce del 6 maggio 2025 n. 1432 (sotto allegata) si inserisce nel solco giurisprudenziale ormai consolidato in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI del 2003, dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust (art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990). Il caso affrontato dal giudice leccese, oltre a confermare l'orientamento delle Sezioni Unite n. 41994/2021 e delle più recenti decisioni della giurisprudenza di merito, offre interessanti spunti sia in ordine alla qualificazione delle clausole nulle, sia per quanto riguarda la portata e gli effetti della decadenza dall'azione creditoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.

La vicenda processuale

Gli opponenti, fideiussori in un contratto bancario, hanno sollevato eccezione pregiudiziale di nullità parziale delle fideiussioni, lamentando la presenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, già oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. Il giudice, ritenendo fondata l'eccezione, ha accertato la nullità parziale dei contratti per violazione della normativa a tutela della concorrenza, con conseguente applicazione integrale dell'art. 1957 c.c. e declaratoria della decadenza della banca opposta dal diritto di agire contro i fideiussori.

La nullità "a valle" delle fideiussioni conformi allo schema ABI

La decisione ribadisce che la nullità delle clausole nn. 2 (reviviscenza), 6 (durata illimitata) e 8 (rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.) si applica non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche a quelle "specifiche", cioè riferite a singole obbligazioni. Questo in quanto la violazione dell'art. 2 della legge antitrust risiede nella standardizzazione delle condizioni contrattuali, che costituisce una forma di intesa restrittiva della concorrenza. Il Tribunale salentino ha accolto la tesi, ormai prevalente, secondo cui la nullità opera come nullità speciale e "di protezione", e come tale incide anche sui contratti stipulati da banche formalmente estranee all'intesa originaria ma che ne abbiano riprodotto il contenuto nei propri moduli contrattuali.

L'effetto della nullità sull'art. 1957 c.c.

Uno degli effetti più rilevanti derivanti dalla declaratoria di nullità riguarda l'inefficacia della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., che impone al creditore l'onere di agire giudizialmente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha verificato che l'azione giudiziale da parte della banca era stata intrapresa (con ricorso monitorio) solo nel 2023, mentre il termine era già spirato, essendo scaduta l'ultima rata nel giugno 2019, senza che vi fosse alcuna valida interruzione della decadenza.

Degno di nota è il rigetto dell'argomento difensivo basato su una comunicazione inviata nel 2018 e sulla pendenza di una procedura di sovraindebitamento, che il giudice ha ritenuto inidonea a interrompere validamente il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

Prova della diffusione dell'intesa illecita

In assenza di una fideiussione omnibus, e quindi fuori dal perimetro oggettivo dell'accertamento della Banca d'Italia, gli opponenti hanno dovuto agire con un'azione "stand alone", fornendo prova dell'esistenza e diffusione dell'intesa anticoncorrenziale anche all'epoca della stipula. A tal fine, hanno depositato numerosi modelli contrattuali provenienti da istituti di credito operanti su scala nazionale, tutti recanti le clausole censurate. Il giudice ha ritenuto sufficiente tale documentazione per dimostrare la continuità dell'intesa vietata.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Lecce si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di nullità delle fideiussioni bancarie "a valle" di intese anticoncorrenziali, ribadendo l'efficacia espansiva della nullità anche su contratti specifici e apparentemente isolati. Essa contribuisce a rafforzare il principio secondo cui la tutela della concorrenza deve prevalere su schemi contrattuali formalmente legittimi ma sostanzialmente lesivi della libertà negoziale dei contraenti. Inoltre, riafferma con rigore l'applicazione dell'art. 1957 c.c., rimarcando l'ineludibilità dei termini decadenziali e la necessità di un'azione diligente e tempestiva da parte del creditore.


Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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