La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11464/2025 a Sezioni unite (sotto allegata), ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a un avvocato, sospeso cautelarmente per otto mesi a seguito di una condanna penale non definitiva per reati di bancarotta. La vicenda ha generato un impatto reputazionale rilevante, determinando quel clamore definito in ambito deontologico come strepitus fori, che giustifica pienamente l'intervento disciplinare.
Il procedimento trae origine dalla decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense del distretto della Corte d'appello di Firenze, che il 7 maggio 2024 ha disposto la sospensione cautelare dell'avvocato ai sensi dell'art. 60 del Regolamento disciplinare (LpF/32). Il professionista era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Firenze del 24 gennaio 2024, a sette anni di reclusione per gravi episodi di bancarotta fraudolenta, in concorso con altri, a danno di più società. La sentenza, ancora non definitiva, è oggetto di impugnazione.
Il provvedimento disciplinare si fonda sulla gravità delle condotte accertate in sede penale e sull'impatto che esse hanno avuto sull'immagine dell'avvocatura, sia all'interno del foro sia nella percezione dell'opinione pubblica.
Il ricorso dell'incolpato al Consiglio nazionale forense è stato respinto con decisione n. 336/2024. Il Cnf ha riconosciuto la correttezza della motivazione del Consiglio distrettuale, sottolineando la rilevanza oggettiva del clamore mediatico e la stretta connessione dei fatti con l'esercizio della professione forense. La condotta del professionista, secondo il Consiglio, si è tradotta in un pregiudizio per l'intera categoria.
Anche la Suprema Corte ha confermato l'orientamento del Consiglio nazionale forense, evidenziando che la sanzione poteva essere persino più severa, vista l'entità delle condotte e la loro eco pubblica. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che, qualora il comportamento illecito di un avvocato assuma rilevanza pubblica e si accompagni a una condanna per fatti gravi, è pienamente giustificata una sospensione cautelare anche di durata massima, quando ricorrono gli estremi dello strepitus fori.