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Notizie Giuridiche

» Concorso illeciti deontologici: la sanzione è unica
03/05/2025 - Redazione


Con la sentenza n. 387/2024, pubblicata il 1° maggio 2025 sul portale ufficiale del Codice Deontologico Forense, il CNF ha fornito una chiara interpretazione del regime sanzionatorio applicabile nei casi di concorso di illeciti deontologici, ribadendo che non è previsto un cumulo giuridico delle sanzioni analogamente a quanto accade nel diritto penale.

Valutazione unitaria della condotta dell'avvocato

Il CNF ha stabilito che, in sede disciplinare, non trova applicazione né il cumulo giuridico né quello materiale delle sanzioni, istituti tipici del diritto penale. L'impianto del procedimento deontologico, infatti, si fonda su una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, ai sensi dell'articolo 21 del Codice deontologico forense(già art. 3 del codice previgente).

"La sanzione disciplinare non è la somma aritmetica delle pene relative ai singoli addebiti contestati, bensì l'esito di una valutazione globale e unitaria del comportamento dell'iscritto" – afferma testualmente il Consiglio.

Pluralità di violazioni, ma una sola sanzione

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per molteplici violazioni del Codice deontologico, tra cui il mancato adempimento degli obblighi nei confronti del cliente, la mancata informazione sull'evoluzione del mandato e l'omessa restituzione di documenti.

Il Consiglio dell'Ordine aveva inizialmente irrogato più sanzioni distinte per ciascuna violazione. L'incolpato proponeva ricorso, sostenendo l'illegittimità del cumulo e chiedendo una rivalutazione unitaria della propria condotta.

Il CNF ha accolto il ricorso, affermando che la pluralità degli addebiti non implica una moltiplicazione automatica delle sanzioni, ma deve condurre a una sanzione unica, calibrata sull'insieme delle condotte lesive e sul disvalore complessivo del comportamento.

Differenza tra giustizia disciplinare e penale

Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri della sfera penalistica, sono estranei alla logica del procedimento disciplinare forense. L'adozione di tali criteri per analogia sarebbe inammissibile, in quanto non prevista espressamente né giustificabile per via interpretativa.

Nel diritto deontologico, la sanzione non è una somma matematica di pene, bensì una valutazione proporzionata alla condotta nel suo insieme, finalizzata a tutelare la dignità e il decoro della professione.

Funzione sanzione disciplinare

Secondo il CNF, la sanzione unica nel concorso di illeciti serve a valutare l'idoneità dell'iscritto a continuare a esercitare la professione con correttezza e decoro, in conformità all'interesse pubblico sotteso alla funzione dell'avvocato.

La valutazione, precisa il CNF, deve tenere conto della gravità complessiva, della recidiva, delle circostanze attenuanti o aggravanti e dell'eventuale ravvedimento dell'incolpato.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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