Con la sentenza n. 387/2024, pubblicata il 1° maggio 2025 sul portale ufficiale del Codice Deontologico Forense, il CNF ha fornito una chiara interpretazione del regime sanzionatorio applicabile nei casi di concorso di illeciti deontologici, ribadendo che non è previsto un cumulo giuridico delle sanzioni analogamente a quanto accade nel diritto penale.
Il CNF ha stabilito che, in sede disciplinare, non trova applicazione né il cumulo giuridico né quello materiale delle sanzioni, istituti tipici del diritto penale. L'impianto del procedimento deontologico, infatti, si fonda su una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, ai sensi dell'articolo 21 del Codice deontologico forense(già art. 3 del codice previgente).
"La sanzione disciplinare non è la somma aritmetica delle pene relative ai singoli addebiti contestati, bensì l'esito di una valutazione globale e unitaria del comportamento dell'iscritto" – afferma testualmente il Consiglio.
La vicenda oggetto della pronuncia riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per molteplici violazioni del Codice deontologico, tra cui il mancato adempimento degli obblighi nei confronti del cliente, la mancata informazione sull'evoluzione del mandato e l'omessa restituzione di documenti.
Il Consiglio dell'Ordine aveva inizialmente irrogato più sanzioni distinte per ciascuna violazione. L'incolpato proponeva ricorso, sostenendo l'illegittimità del cumulo e chiedendo una rivalutazione unitaria della propria condotta.
Il CNF ha accolto il ricorso, affermando che la pluralità degli addebiti non implica una moltiplicazione automatica delle sanzioni, ma deve condurre a una sanzione unica, calibrata sull'insieme delle condotte lesive e sul disvalore complessivo del comportamento.
Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri della sfera penalistica, sono estranei alla logica del procedimento disciplinare forense. L'adozione di tali criteri per analogia sarebbe inammissibile, in quanto non prevista espressamente né giustificabile per via interpretativa.
Nel diritto deontologico, la sanzione non è una somma matematica di pene, bensì una valutazione proporzionata alla condotta nel suo insieme, finalizzata a tutelare la dignità e il decoro della professione.
Secondo il CNF, la sanzione unica nel concorso di illeciti serve a valutare l'idoneità dell'iscritto a continuare a esercitare la professione con correttezza e decoro, in conformità all'interesse pubblico sotteso alla funzione dell'avvocato.
La valutazione, precisa il CNF, deve tenere conto della gravità complessiva, della recidiva, delle circostanze attenuanti o aggravanti e dell'eventuale ravvedimento dell'incolpato.