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» Interessi di mora
20/07/2025 - Valeria Zeppilli

Interessi di mora codice civile

A occuparsi di interessi moratori è l'articolo 1224 del codice civile, il quale stabilisce che dal giorno della mora (ovverosia del ritardo) nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sono dovuti gli interessi legali, anche se prima non erano dovuti. Inoltre, se prima della mora gli interessi erano dovuti in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Precisiamo sin da subito che gli interessi di mora vanno a risarcire il creditore in maniera automatica delle conseguenze pregiudizievoli di tale ritardo, a prescindere dalla prova del danno.

Interessi di mora, interessi corrispettivi e interessi compensativi

Gli interessi di mora si distinguono dagli interessi corrispettivi, che sono dovuti sui crediti liquidi ed esigibili e che rappresentano un'obbligazione pecuniaria accessoria, ulteriore rispetto a quella principale.

Si distinguono inoltre dagli interessi compensativi, che sono quelli dovuti per un debito di valore e, quindi, relativi a delle prestazioni di dare diverse dalle obbligazioni pecuniarie.

Interessi di mora e onere della prova

Come accennato, gli interessi di mora si applicano dal giorno del ritardo a prescindere dalla prova, offerta dal creditore, di aver sofferto un qualche danno in conseguenza dell'inadempimento del debitore.

In ogni caso, il creditore che ha subito un danno maggiore rispetto a quello che gli interessi moratori vanno automaticamente a risarcire ha diritto all'ulteriore risarcimento.

A tale proposito, l'articolo 1224 del codice civile precisa tuttavia che l'ulteriore risarcimento non è dovuto se la misura degli interessi moratori è stata convenuta tra le parti.

Calcolo interessi moratori

Gli interessi di mora, se non sono convenuti tra le parti, corrispondono al tasso di interesse legale stabilito annualmente dal Ministero dell'economia, altrimenti corrispondono al tasso concordato tra le parti.

A tale ultimo proposito, occorre precisare che il tasso concordato deve sempre restare al di sotto dei limiti dell'usura, ovverosia del tasso stabilito dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano cambi.

Per calcolarli, vai alla risorsa Calcolo interessi di mora

Interessi di mora e transazioni commerciali

Se il tardivo pagamento riguarda una transazione commerciale o un servizio professionale o reso da un lavoratore autonomo, gli interessi di mora decorrono automaticamente sulla base di un tasso speciale.

Sino al 31 dicembre 2012 tale tasso era determinato tenendo conto del saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla più recente operazione di rifinanziamento principale, eseguita il primo giorno del semestre di riferimento, maggiorato del 7% o del 9% per i prodotti alimentari deteriorabili.

Per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, gli interessi di mora sono pari al cd. tasso di riferimento maggiorato dell'8% (più un ulteriore 4% se si tratta di transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari).

Il tasso di riferimento è pubblicato periodicamente in Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla GU del 14 luglio 2025 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la misura del saggio degli interessi da applicare nel secondo semestre 2025 (dal 1° luglio al 31 dicembre), in favore del creditore quando, nelle transazioni commerciali, i pagamenti vengono effettuati in ritardo.

Misura del tasso degli interessi che,“per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2025" é pari al 2,15 per cento, che però, sommato alla maggiorazione di 8 punti, contemplata dall'art. 2 lettera e) del decreto n. 231/2002, restituisce un tasso del 10,15%.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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