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Notizie Giuridiche

» Riconvenzionale: no all'obbligo di nuova mediazione
18/02/2024 - Silvia Pascucci

Obbligo di mediazione e domanda riconvenzionale

La vicenda in esame prende avvio dal rinvio in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di Cassazione operato dal Tribunale di Roma in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale nei casi in cui il contenzioso rientri tra quelli soggetti alla mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e la mediazione sia stata già effettuata, in relazione alla domanda di parte attrice. La risoluzione della questione interpretativa in esame è stata assegnata alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3452/2024 (sotto allegata), hanno esaminato l'istituto della mediazione e della domanda riconvenzionale al fine di rispondere al quesito alla stessa posto.

Natura delle domande riconvenzionali

Al fine di offrire una ricostruzione interpretativa ed applicativa della mediazione nel caso di specie, la Corte ha anzitutto esaminato la diversa natura delle domande riconvenzionali astrattamente proponibili in giudizio.

A tal proposito, il Giudice di legittimità ha riproposto la distinzione elaborata dagli interpreti tra domanda riconvenzionali collegate all'oggetto della causa e domanda riconvenzionali ad essa "eccentrica".

Mentre la prima "categoria", ha spiegato la Corte, emerge dal sistema positivo processuale, posto che "l'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio", la seconda, non è "obiettivamente collegabile all'oggetto della causa". Nonostante la diversa natura delle due domande riconvenzionali, la Corte ha comunque ritenuto che le stesse non debbano essere differenziate rispetto all'esame relativo alla loro eventuale sottoposizione all'obbligo di preventiva mediazione.

La Corte ha poi precisa che, con riguardo alle riconvenzionali "non eccentriche", la lettera e la ratio della disposizione in tema di mediazione, inducono "a ritenerla non sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, in quanto si collega all'oggetto del processo già introdotto"; invero, ha proseguito il Giudice di legittimità "la legge non prevede (..) né che la riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità".

Esclusione della mediazione per le riconvenzionali

Ciò posto, la Corte è passata ad esaminare la specifica questione alla stessa sottoposta.

A tal proposito, il Giudice ha anzitutto ricordato che la mediazione pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente con finalità deflattiva. Tale funzione induce a ritenere che "la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria. La mediazione è stata già esperita (..) prima del processo o nel termine concesso dal giudice, dall'attore: onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai dinanzi ad un giudice". Invero, ha proseguito la Corte "La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et sempliciter, ma al processo". Ne consegue, dunque, che una nuova mediazione avente ad oggetto la domanda riconvenzionale non realizzerebbe il fine di operare un "filtro" al processo, essendo il giudice competente già investito della controversia introdotta dall'attore.

Per quanto invece attiene alle riconvenzionali c.d. "eccentriche", che ampliano l'oggetto del giudizio, deve comunque ritenersi escluso, ha affermato la Corte, che per esse operi la condizione di procedibilità della mediazione. Tale soluzione si evince da una serie di elementi interpretativi, quali: il principio della certezza del diritto e quello della ragionevole durata del processo.

Principio di diritto

Le Sezioni Unite hanno concluso il proprio accurato ed approfondito esame, anche ripercorrendo la giurisprudenza formatasi sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: "La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile".

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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