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Notizie Giuridiche

» All'avvocato "esperto" non serve la formazione continua
14/04/2021 - Annamaria Villafrate

Procedimento disciplinare per mancato rispetto dell'obbligo di formazione

L'avvocato ultrasessantenne che nel triennio 2018/2020 non ha raggiunto i 50 crediti formatici richiesti per il rispetto della regola della formazione continua e obbligatoria, non deve essere sanzionato perché in suo favore è applicabile retroattivamente, in quanto più favorevole all'incolpato, l'esonero previsto per gli avvocati che hanno compiuto 60 anni di età. Questo l'importante principio sancito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 9549/2021 (sotto allegata) al termine della seguente vicenda.
Il Coa di Bolzano apre un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, perché responsabile di non avere rispettato l'obbligo formativo previsto dall'art. 9 del Regolamento di formazione continua nel triennio 2008/2010. Lo stesso infatti ha raggiunto solo 29 crediti al posto delle 50 ore previste.

Riconosciuta la fondatezza dell'addebito il Coa irroga al professionista la sanzione della censura.
Il legale però ricorre al Cnf che, accogliendo parzialmente l'impugnazione, modifica la sanzione irrogando l'avvertimento. Per il Cnf, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'obbligo formativo non può considerarsi adempiuto "anche attraverso una professionalità aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense" o attraverso attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. L'obbligo formativo inoltre non può subire deroghe a causa di "impegni professionali ritenuti assorbenti."

Gli avvocati ultrasessantenni sono esonerati dall'obbligo formativo?

Il legale però, convinto delle sue ragioni, decide di ricorrere in Cassazione, evidenziando nel primo motivo l'omessa rilevazione ex officio da parte del Cnf della sussistenza, nel caso di specie, della causa di esclusione dell'illecito disciplinare per la mancata osservanza dell'obbligo di formazione prevista per gli avvocati ultrasessantenni. Nel triennio di riferimento infatti il ricorrente in data 22.11.2010 ha compiuto 61 anni. Ne consegue che lo stesso doveva considerarsi esonerato ai sensi dell'art. 11 della i. n. 247/2012, vigente al momento della irrogazione della sanzione, dal rispetto dell'obbligo formativo.

L'avvocato che ha compiuto 60 anni non è tenuto all'obbligo di formazione continua

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso sollevato dal legale, perché fondato nei termini che si vanno a illustrare.

La Cassazione prima di tutto esamina la questione dell'esonero dall'obbligo di formazione in ragione del compimento del 61° anno di età perché detta questione non è stata prospettata dal ricorrente al Cnf, che quindi non l'ha esaminata, anche se, come evidenziato dal ricorrente, a essa avrebbe fatto riferimento il Procuratore Generale della Cassazione nel corso del giudizio disciplinare.

Esonero contemplato dall'art. 11 della I. n. 247/2012, in vigore dalla pendenza del giudizio disciplinare, quindi dal momento dell'irrogazione della sanzione e in ogni caso applicabile ex officio e retroattivamente secondo la giurisprudenza disciplinare del Cnf.

Per risolvere la questione la Suprema Corte però prima di tutto esamina il regolamento per la formazione continua adottato dal Cnf il 13 luglio 2007, che all'art. 5 elenca e descrive i casi di esonero dall'obbligo formativo degli avvocati. In seguito analizza il regolamento sulla formazione continua adottato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bolzano con delibera del 14.12.2007 infine da conto delle modifiche introdotte successivamente al codice deontologico forense ed al regime dell'obbligo di formazione continua dell'Avvocato.

Analisi da cui emerge che l'art. 15 del Regolamento sulla formazione continua n. 6/2014 reso
dal Cnf e in vigore dall'11 gennaio 2015 all'art. 15, tra le cause di esonero dall'obbligo di formazione continua prevede che "Sono esentati dall'obbligo di formazione ... gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età."

Regola che, secondo la Cassazione, si può applicare al caso di specie retroattivamente, dovendosi
ritenere riferibile al presente giudizio la disciplina transitoria di cui all'art. 65 della legge n. 247/2012 che al comma 1 dispone che: "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate", mentre al comma 5 che "Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato."

Considerazione in base alla quale la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: "La causa di esonero introdotta dall'art. 11, c. 2, L. n. 31 dicembre 2012, n. 247 e conseguente al raggiungimento del sessantesimo anno di età, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato e sul connesso dovere deontologico, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza dell'obbligo di formazione continua dell'avvocato in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in quanto trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 65, c. 5 della legge n. 247/2012, nella parte in cui prevede che - Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato".

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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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