Contributo unificato: smarrimento e mancato deposito marca da bollo
In caso di smarrimento, da parte dell'avvocato, degli originali dei contrassegni di pagamento del
contributo unificato, l'eventuale deposito agli atti del giudizio della denuncia presentata agli organi competenti non assolve l'obbligo del pagamento tributario.
La risposta giunge direttamente dalla Direzione Generale Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia di via Arenula che, in un documento del 15 marzo 2021 (qui sotto allegato), ha analizzato il quesito trasmesso dalla Corte d'Appello di Napoli, formulato dal Tribunale di Napoli, con cui le si chiedeva di indicare la corretta modalità operativa da seguire nel caso di
mancato deposito degli originali dei contrassegni con i quali è stato pagato il
contributo unificato.
Il quesito della Corte d'Appello di Napoli
Nel dettaglio, il quesito è stato in posto nei seguenti termini: se "in caso di mancata esibizione delle marche in originale e contestuale presentazione di denuncia di smarrimento depositata agli atti del fascicolo processuale, l'ufficio debba in ogni caso chiedere un nuovo versamento e, in caso di mancato riscontro debba segnalare ad Equitalia l'omesso versamento per il relativo recupero".
A seguito di verifica da parte della Corte territoriale sulla modalità operativa seguita dagli uffici del proprio distretto circa il recupero dell'importo del
contributo unificato per mancato deposito dei contrassegni originali, è emerso che in quasi tutti l'omessa presentazione delle marche per l'annullamento viene ritenuta configurare un'ipotesi dì omesso pagamento del
contributo unificato, anche in caso di smarrimento dei contrassegni regolarmente denunciato alle autorità competenti.
La problematica è emersa tra gli Uffici del distretto secondo i quali l'omessa presentazione delle marche è paragonabile all'omesso pagamento del
contributo unificato, anche in caso di smarrimento. D'altra parte, viene registrato come altri uffici provvedano ad annullare in tal caso il contrassegno inserendo nel PCT il numero seriale indicato sulla marca. Un solo altro ufficio, invece, ha dichiarato di annullare il contrassegno inserendo nel PCT il numero seriale indicato sulla marca
Mancato deposito marca da bollo originale: il precedente
In realtà, si legge nel documento, la problematica connessa al mancato deposito presso la cancelleria delle marche da bollo originali con le quali viene pagato il
contributo unificato è stata già affrontata dalla Direzione generale della giustizia civile nella nota prot. 60374.0 del 29 marzo del 2017.
Con tale documento è stato precisato che "ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, la procedura di recupero del
contributo unificato omesso o insufficiente deve essere attivata nei termine di 30 giorni dal deposito dell'atto. L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'articolo 13 del citato d.P.R. n. 115 del 2002,
l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del
contributo unificato".
Ancora, "il cancelliere, previo invito informale dell'avvocato a depositare la ricevuta di pagamento del
contributo unificato in vista del prescritto annullamento, ex art. 12 d.P.R. 642 del 1972, in caso di omesso deposito nel predetto termine di giorni 30 dal deposito (telematico) dell'atto - deve attivare la
procedura di recupero credito di cui al citato art. 248, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a." mentre "laddove la ricevuta in questione sia depositata dall'avvocato successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta, al concessionario della riscossione, dl archiviazione senza esito della procedura di recupero".
Smarrimento dei contrassegni
Questo stesso principio, a parere della Direzione generale, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di smarrimento dei contrassegni seppure lo stesso sia documentato con apposita denuncia presentata agli organi competenti.
Pertanto, richiamato quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, i funzionari saranno tenuti a
verificare che per ogni procedimento iscritto vi sia la ricevuta di versamento del
contributo unificato e, in caso contrario, si dovranno attivare le procedure di recupero previste dalla parte VII del Testo Unico sulle spese di giustizia.
Non compete al funzionario, conclude il documento, compiere valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l'avvenuto pagamento del
contributo unificato, con la conseguenza che l'eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, a parere della Direzione generale, l'obbligo del pagamento tributario.