Il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021 (sotto allegato) dell'Inps fornisce indicazioni e chiarimenti sul congedo che il dl n. 30/2021 prevede in favore dei genitori lavoratori dipendenti che hanno figli affetti dal Covid, in quarantena, in didattica a distanza o a casa a causa della chiusura dei centri diurni assistenziali.
Congedo che viene indennizzato con il 50% della retribuzione. Vediamo come funziona.
Il congedo spetta, in alternativa, ai genitori di figli minori di anni 14 e conviventi, requisiti che non sono richiesti se i figli sono disabili gravi, come previsto della 104, di ogni ordine e grado, che sono costretti a stare a casa in Didattica a distanza o per la chiusura dei centri diurni assistenziali.
Per questi genitori, se dipendenti del settore privato, sarà l'Inps a gestire le domande di congedo.
I genitori che invece hanno figli minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, possono invece astenersi dal lavoro senza diritto a retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa. In questa caso la domanda deve essere presentata solo ai datori di lavoro, non all'Inps. Possono beneficiare di questo congedo anche i dipendenti pubblici che, come nel caso precedente, devono fare domanda alla propria amministrazione datrice e non all'Inps.
Il genitore di figli non disabili deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Il congedo per i figli di disabili gravi non richiede l'età minore di anni 14 dei figli e neppure la convivenza.
Il genitore può quindi fare domanda per il congedo in presenza dei seguenti requisiti:
Il congedo può essere fruito per periodi, che possono coincidere in tutto o in parte con quelli dell' infezione da Covid-19, della quarantena, della sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, che cadono nel periodo compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
"Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021" possono essere convertiti in questo congedo presentando domanda telematica del nuovo congedo.
Domanda che potrà essere inoltrata non appena l'Inps avrà adeguato le necessarie procedure amministrative e informatiche. E' possibile tuttavia fruire del congedo presentando domanda al proprio datore e regolarizzandola in seguito, con domanda telematica all'Inps.
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