Sempre le Entrate, nelle istruzioni per compilare l'istanza (qui sotto allegate) precisano che "ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020" e, a tal fine, dovranno "essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020".
Ancora, viene chiarito che gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 da indicare sull'istanza saranno "determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la
partita IVA è stata attiva nell'anno".
Invece, per i soggetti che hanno attivato la
partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della
partita IVA. Pertanto, nel caso di
partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di
partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi.
In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la
partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019.
Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, questo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. Queste la percentuali da applicare:
- 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Verrà comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; ma c'è anche un tetto massimo in quanto l'importo del contributo riconosciuto non potrà in ogni caso superare 150.000 euro.
Si rammenta che il nuovo contributo a fondo perduto, così come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.