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Notizie Giuridiche

» Viaggio saltato per febbre: rimborso o voucher?
22/03/2021 - Mario di Salvia

Malattia come impossibilità sopravvenuta a viaggiare

Con la recente sentenza qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Avellino ha affrontato la questione dell'impossibilità sopravvenuta di una viaggiatrice ad usufruire di un pacchetto turistico acquistato, giungendo a conclusioni che meritano nota.

Nel dettaglio, la donna che si era rivolta al Giudice di Pace aveva acquistato un pacchetto viaggio per quattro persone per un week end in una località europea, nel periodo compreso tra il 29/02/2020 al 03/03/2020, comprendente volo A/R, pernottamento in hotel e transfert per aeroporto, il tutto per l'importo di euro 953,74.

Nell'approssimarsi della data della partenza del 29/02/2020, sfortunatamente, la donna, in uno ad alcuni componenti della sua comitiva, contraeva una patologia febbrile regolarmente documentata con un certificato sanitario, malattia che non avrebbe più consentito ai soggetti della comitiva resisi indisponibili di usufruire del viaggio acquistato in condizione di sicurezza propria ed altrui.

Voucher o rimborso?

La situazione veniva portata a conoscenza della venditrice con regolare missiva prima della partenza.

L'impossibilità sopravvenuta dovuta a imprevista malattia di alcuni componenti della comitiva inducevano l'attrice a domandare alla venditrice il rimborso di quanto regolarmente pagato per il viaggio non usufruito ex art 1463 c.c. Tanto veniva ribadito in successive mail inviate alla convenuta.

La società venditrice, tuttavia, pur dando atto e condividendo l'effettiva impossibilità sopravvenuta della acquirente del pacchetto turistico, si rifiutava di effettuare il rimborso in danaro di quanto pagato per il viaggio non usufruito, proponendo invece di consegnare a beneficio della donna un mero voucher (o ticket sostitutivo per altro viaggio) di valore pari a quello dell'importo pagato e da spendere nell'arco di 12 mesi dalla data di emissione.

La viaggiatrice, tuttavia, si rifiutava di ricevere il detto rimborso con ticket sostitutivo, insistendo sempre per la restituzione in danaro di quanto pagato.

Risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c.

Il Giudice di Pace di Avellinese, interessato della questione, ha decretato l'impossibilità sopravvenuta dell'attrice a usufruire del viaggio, dichiarando risolto il contratto sottostante ex art. 1463 c.c. con diritto al rimborso integrale delle somme pagate, sconfessando così la tesi della venditrice (la quale tuttavia nel giudizio rimaneva contumace).

Cosa sarebbe accaduto nel corso dell'emergenza Covid?

La motivazione della sentenza in commento, a ben vedere, avrebbe potuto essere più complessa e non solo perché la contumacia della società venditrice del pacchetto turistico l'ha agevolata, ma anche perché di lì a poco, con l'esplosione della pandemia da coronavirus, la normativa emergenziale avrebbe impedito in radice a chi fosse stato affetto da stato febbrile di porsi in viaggio, senza che si rendesse necessaria alcuna valutazione sull'impossibilità dell'adempimento dell'acquirente.

Il Giudice di Pace avrebbe rischiato anche di confrontarsi con il contenuto dell'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale effettivamente avrebbe consentito alle compagnie di viaggio di poter rimborsare il pacchetto non usufruito dai clienti mediante ticket sostitutivo (cd. voucher) e non tramite rimborso in danaro, ma che è stato tuttavia giudicato dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (con il provvedimento ST23 del maggio 2020) in palese contrasto con il cd. codice del turismo, e segnatamente con l'art. 41 (il quale, in materia di pacchetti turistici, dispone il totale rimborso in danaro di quanto pagato in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, come quelle oggetto della lite), oltre che con la direttiva UE n. 2015/2302.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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