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» Deflazione: l'assegno di mantenimento può diminuire?
18/03/2021 - Domande e Risposte

L'avvocato della mia ex moglie sostiene che in caso di indice ISTAT negativo, l'importo dell'assegno di mantenimento non può diminuire (anche se è superiore all'importo stabilito dal giudice) ma rimane lo stesso dell'anno precedente. Vi risulta?

La rivalutazione dell'assegno di mantenimento è stabilita dall'articolo 5, comma 7, della legge n. 898/1970, ove si legge che "La sentenza (di divorzio, n.d.r.) deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione".

Tale previsione, oltre ad essere stata considerata estesa dalla giurisprudenza anche alla separazione, determina non solo l'aumento automatico dell'assegno in caso di inflazione, ma anche il suo decremento in caso di deflazione (come quella registrata nel 2020).

Ciò, in ogni caso, con dei limiti.

Mantenimento e diminuzione del costo della vita

La diminuzione del costo della vita e il conseguente abbassamento dell'indice Istat sono un'evenienza più rara rispetto all'inflazione ma che comunque, come l'esperienza più recente ci insegna, può verificarsi.

Laddove ci si trovi di fronte a un'ipotesi di deflazione, anche l'importo dell'assegno di mantenimento è destinato a scendere. Se si reputasse il contrario e si tenesse conto delle variazioni del FOI solo se favorevoli al beneficiario dell'assegno, del resto, si finirebbe per avvantaggiare ingiustamente quest'ultimo in danno di colui il quale è obbligato a versare l'assegno.

Il limite dell'importo stabilito in sentenza

Tuttavia, se l'adeguamento oscilla in negativo, c'è comunque un limite minimo che non può essere oltrepassato: l'importo dell'assegno stabilito dal giudice in sentenza.

In altre parole, il concreto ammontare dell'assegno di mantenimento oscilla in ragione delle variazioni Istat dei prezzi al consumo e può aumentare e diminuire a seconda dei casi, ma il coniuge beneficiario ha sempre e comunque la certezza di continuare nel tempo a percepire quanto meno l'importo fissato in sede di divorzio, a prescindere da come varierà il FOI.

Quando può essere diminuito l'assegno: un esempio

Se, ad esempio, l'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio ammonta a 500 euro e, per effetto della deflazione, lo stesso arriverebbe a 495 euro, comunque il coniuge obbligato continua a dover corrispondere 500 euro e non è possibile diminuire la somma dovuta.

Se invece, per effetto di precedenti adeguamenti in aumento, l'assegno originariamente fissato in 500 euro era arrivato, ad esempio, a 510 euro, il suo importo potrebbe successivamente scendere per effetto della deflazione, ma sempre senza andare al di sotto dei 500 euro originariamente previsti.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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