Il dottorato di ricerca è il più alto grado d'istruzione riconosciuto in Italia. Sebbene si tratti di un percorso di formazione post laurea, coloro che vi accedono, in alcuni casi, ricevono una borsa di studio che lo può equiparare a una sorta di attività lavorativa.
Per poter essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una laurea specialistica / magistrale o anche di un titolo di studio conseguito all'estero (che deve essere riconosciuto come idoneo).
L'aspirante dottorando, una volta inoltrata la domanda per il concorso di dottorato di ricerca, deve svolgere una serie di prove sia orali che scritte.
Il numero dei posti che viene messo a disposizione dai centri universitari o dagli enti di ricerca nazionali (CNR) ha la seguente ripartizione:
In quest' ultimo caso, il dottorando è tenuto a versare le tasse universitarie.
Nello specifico questo particolare titolo si consegue dopo aver affrontato un percorso di studi della durata, di norma, triennale. Questo percorso formativo è finalizzato alla formazione e alla ricerca in uno specifico settore e si conclude con la stesura di una tesi finale.
Nel regolamento universitario sono stabiliti le modalità di accesso e di conseguimento del titolo finale, gli obiettivi formativi, il programma di studi, la frequenza e tutti gli altri aspetti che caratterizzano il percorso.
I corsi di dottorato possono anche essere attivati mediante consorzio con altre sedi universitarie o attraverso convenzioni sia con soggetti pubblici che privati per ottenere un finanziamento di borse di dottorato aggiuntive.
Nell'ambito dei concorsi pubblici, il dottorato di ricerca ha un peso specifico e va valutato in concreto tenendo conto della pertinenza della materia rispetto alla posizione lavorativa da assegnare.
I dipendenti pubblici possono chiedere di essere collocati in aspettativa per frequentare un percorso di dottorato.
A tal proposito, è interessante precisare che il dipendente pubblico che viene ammesso a frequentare i corsi di dottorato di ricerca, che non usufruisca di borse di studio, può conservare il trattamento economico di cui gode presso l'amministrazione di appartenenza.
Ad affermare ciò è stata la sezione lavoro della Cassazione civile, nella pronuncia n. 15173/2019.