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Notizie Giuridiche

» Militari: surmenage lavorativo
04/04/2021 - Francesco Pandolfi
Interviene la Terza Sezione del Tar Catania nella puntualizzazione dei criteri orientativi in materia di dipendenza della causa di servizio, parere del Comitato di verifica, surmenage lavorativo.
Stabilisce il Collegio, con la sentenza n. 1993 del 03.08.2020 che, ai fini del riconoscimento della causa di servizio devono essere allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti assegnati.
Questi episodi, a detta del Tar, devono essere idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, almeno sul piano concausale.
Non rilevano, invece, circostanze e condizioni generiche come, per esempio, inevitabili disagi o fatiche, oppure momenti di stress, che in sostanza rappresentano niente altro che i fattori di rischio ordinario connaturati alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Infermità e servizio

Rispetto all'infermità che si lamenta, in pratica deve risultare alla fine evidente che il servizio reso vi ha influito nocivamente, sotto un profilo concausale efficiente e determinante.
C'è da dire che la giurisprudenza in materia si è fatta via via più corposa e lo stesso Tar Catania, nella pronuncia qui presa come spunto per il commento, ha richiamato una serie di precedenti sentenze allineate sulla falsariga del suo intendimento: tra queste si segnalano Tar Lecce II sentenza n. 1216/18 e Tar Firenze I sentenza n. 501/2016.

Il caso

Per tornare al caso vagliato dal Tar Catania, qui si esamina la circostanza specifica nella quale il militare ha svolto turni continuativi per ventiquattrore; ritiene il tribunale che si tratti di allegazioni del dipendente che esulano dal surmenage lavorativo, ossia dall'eccesso della prestazione lavorativa rispetto a standard che possono essere, in astratto, considerati fisiologici.
I giudici chiedono, in buona sostanza, che si dimostri l'incidenza del fatto di servizio particolarmente gravoso, ovviamente con opportuno corredo documentale a supporto: ad esempio mediante la produzione in giudizio di copia degli atti attestanti la tipologia di servizio continuativo, siccome la presenza in ufficio del dipendente viene debitamente registrata.

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Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
studiopandolfimariani@gmail.com
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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