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Notizie Giuridiche

» Reati stradali e messa alla prova
04/12/2020 - LUCA DE SIO

La legge sull'"Omicidio stradale"

Come noto, la discussa legge 41 del 2016 (c.d. "omicidio stradale") è già stata oggetto di numerosi interventi correttivi di ordine non solo interpretativo - da parte dei Giudici di merito - ma anche contenutistico e censorio - da parte della Consulta (cfr. sentenza 223/2019 e 88/19); senza contare l'art. 8 del D.D.L. di riforma sul tema della procedibilità d'ufficio, uno degli aspetti maggiormente dibattuti dell'art. 590-bis (lesioni stradali gravi) e recentissimamente affrontato anche con la sentenza 248/2020.

Eccessiva severità (ed antieconomicità processuale) della vigente procedibilità d'ufficio, ambiguità dei criteri per la determinazione del grado di lesioni, squilibrio dei quozienti edittali, gravità delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente, divieto di bilanciamento di cui all'art. 590-quater, ecc.
Tutti profili che confermano la natura particolarmente punitiva (e, se è consentito, piuttosto "reattiva") della normativa in commento e che meriterebbero una trattazione autonoma. Qui però si vorrebbe osare un tentativo di indagine – necessariamente ipotetico allo stato attuale, e, dunque audace se non addirittura ardito – su uno degli aspetti meno dibattuti di questa chiacchieratissima legge: ci si riferisce al rapporto tra i reati stradali e l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (MaP) di cui all'art. 168-bis c.p.

Ebbene, per meglio comprendere le argomentazioni che seguono, occorre tener presente che i requisiti richiesti dal succitato art. 168-bis c.p. in termini di pena - tralasciando, pertanto, altri elementi quali la riparazione del danno - impongono che si proceda per reati con pena edittale della fattispecie base non superiore nel massimo a 4 anni nonché per i delitti di cui al secondo comma dell'art. 550 c.p.p. tra i quali si annoverano al comma 2, lett. e-bis: "lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 bis c.p.".

Si affronteranno, dunque, sinteticamente alcune ipotesi di reato di cui alla legge 41/2016 e lo si farà al netto di analisi sul concorso/continuazione di reati (argomenti di cui si dovrà necessariamente rimandare la trattazione). Il lettore ben potrà, poi, reperirne (anche trasversalmente) tutti gli elementi utili al suo specifico interesse, non potendo qui esaminare il ventaglio di tutti i casi possibili.

Messa alla prova e omicidio stradale (Art. 589-bis)

L'accessibilità della sospensione per messa alla prova nei casi di omicidio risulterebbe preclusa dalla previsione della pena edittale massima di anni 7, ben superiore, quindi, al limite di anni 4 di cui all'art. 168-bis c.p.).

Si registra però l'importante "soluzione" del G.U.P. di Trento, il quale in un caso (invero piuttosto particolare) di omicidio stradale, ha optato per computare ai fini della concedibilità della MaP, la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 7 dell'art. 589-bis (concorso di colpa della vittima), con possibile riduzione della pena sino alla metà.

Come noto sul punto é intervenuto importantissimo chiarimento delle Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 36272/2016 hanno precisato come, al fine di stabilire la pena edittale di riferimento per la MaP, non debba tenersi conto delle circostanze aggravanti (nemmeno quelle ad effetto speciale); nulla però ha disposto su quelle attenuanti. Il G.U.P. di Trento, dunque, in assenza di specifiche disposizioni o divieti in tal senso ed in armonia con l'intento deflattivo e special preventivo dell'istituto, ha applicato la suddetta attenuante addivenendo ad una pena di anni 3 e mesi 6 (inferiore, dunque ai 4 anni di cui all'168-bis) ed ammettendo l'imputato alla MaP. Una decisione un po' "forzata" forse, ma pur sempre un precedente di cui si dovrà tener conto.

Messa alla prova e lesioni stradali (art. 590-bis)

La MaP pare del tutto attuabile per entrambe le ipotesi relative alla fattispecie di cui al 590-bis primo comma (pena massima anni 1 per lesioni gravi ed anni 3 per lesioni gravissime).

Lo stesso dicasi per le relative ipotesi aggravate dei successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 (guida in stato di "alterazione", conducente neopatentato, gravi violazioni di norme comportamentali previste dal codice della strada, ecc.), stante il combinato disposto dell'art. 168-bis e del comma 2, lett. e-bis) dell'art. 550 c.p.p. che espressamente le ricomprende.

Più complicato ed avvincente appare invece l'ipotesi che di seguito si tenta di analizzare.

Messa alla prova con lesioni stradali gravi, fuga e mancata assistenza

In questi casi a complicare il capo di imputazione subentra, anzitutto, l'aggravante prevista dall'art. 590-ter (fuga del conducente). Trattasi di aggravante ad effetto speciale in quanto comportante un aumento di pena "da 1/3 a 2/3 e comunque non inferiore a 3 anni", cioè nel caso di lesioni gravi, una pena minima pari al triplo (3 anni) della pena "ordinaria" massima prevista (1 anno).

Nonostante i capi di imputazione formulati sino ad oggi da molte Procure tendano a richiamare indiscriminatamente tutti gli articoli potenzialmente interessati (590-bis, 590-ter ed entrambi i commi 6 e 7 dell'art. 189 CdS), in dottrina (cfr. Trapasso) si è sostenuto che "in assenza di indicazioni normative di coordinamento, al fine di evitare la duplicazione sanzionatoria, l'ipotesi aggravata dalla fuga di cui all'art. 590 ter c.p. (ma lo stesso varrebbe per l'ipotesi di cui all'art. 589-ter), possa trovare esclusiva applicazione, quale ipotesi speciale rispetto alle previsioni generali (di cui agli artt. 593 cp e 189, commi 6 e 7 CdS)". Simili considerazioni, che postulano la figura del reato complesso ex art. 84, comma 1, c. p., , sono state recepite, ad esempio, in merito al reato di omicidio stradale provocato in stato di ebbrezza alcolica (cfr. Cass. Penale n. 26857/2018)

Invero l'assorbimento nell'art. 589-ter pare più pacificamente accettato in riferimento al solo comma 6 dell'art. 189 CdS (fuga). Sarebbe invece opposto – anche secondo giurisprudenza richiamabile in via analogica - il destino riservato al comma 7 dell'art. 189 CdS - che è sostanzialmente una omissione di soccorso ex art. 593 c.p., qualificata dall'essere compiuta dal conducente coinvolto (e, attenzione, non necessariamente responabile) nel sinistro - in quanto diversi sarebbero l'interesse giuridico tutelato e la condotta sanzionata (da cui il preteso concorso materiale nei reati di fuga e mancata assistenza - cfr. Cass. Pen. n. 46456/2018 - su cui però, per brevità, si è costretti a non soffermarci).

Ma anche a voler adottare tale impostazione, che ammetterebbe l'assorbimento nell'art. 590-ter c.p. del solo comma 6 (e non anche 7) dell'art. 189 CdS, occorre segnalare che ai fini della MaP, e dunque, come sopra visto, senza considerare qualsivoglia aggravante, si addiverrebbe ad una pena edittale massima di anni 4 (1 anno ex art. 590-bis, comma 1 + 3 anni ex art. 189, c.7 CdS); al netto, come detto, del concorso/continuazione del reato. Ma vi é di più.

Messa alla prova con lesioni stradali gravissime, fuga e mancata assistenza

Quand'anche si avesse a che fare con pene superiori ai 4 anni, si pensi al caso di lesioni gravissime, fuga e mancata assistenza (con pena edittale massima della fattispecie base pari, dunque, ad anni 6 (3 anni ex art. 590-bis, c. 1 + 3 anni ex art. 189, c.7 CdS), sempre al netto di elementi quali concorso/continuazione del reato, la MaP risulterebbe comunque accessibile sulla scorta di una importante lettura dell'art. 168-bis c.p. fornita dal Tribunale di Milano (cfr. ordinanza del 28/4/2015, giud. Mannucci Pacini) che ha ammesso la Map per più reati (quando la stessa sia ammissibile per i reati "singolarmente" considerati).

Più in particolare il Tribunale pare aver correttamente applicato la ratio ed il tenore letterale dell'art. 168?bis c.p. chiarendo, da una parte, che il divieto di applicare la MaP per più di una volta non equivale a sostenere che debba essere applicata per un solo reato e, dall'altra parte, che debbono essere considerati come "aggiuntivi" - non a caso introdotti da un "nonché" - i reati di cui all'art. 550 c.p.p. richiamati dal medesimo art. 168-bis c.p.

Nel caso di specie, infatti, si è consentita la Map:

- da una parte, per i reato di cui all'art. 186 c. 7 CdS (rifiuto di sottoporsi ad alcool-test) e quello di cui all'art. 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), in quanto entrambi puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (cfr. prima parte c. 1 art. 168-bis c.p.);

dall'altra parte, per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), in quanto rientrante nel novero dei delitti indicati dall'art. 550, comma 2 c.p.p. (cfr. seconda parte c. 1 dell'art. 168 bis).

Pertanto - conclude l'ordinanza - la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere – aggiunge - dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi, trattandosi di istituto che non può essere applicato "in malam partem".

Volendo, allora, fare nostro il principio qui espresso e memori di tutte le considerazioni sopra esposte, dovremmo concludere che la (richiesta di ammissione alla) MaP non potrebbe essere negata neppure nel caso di lesioni gravissime seguite da fuga e mancata assistenza in quanto dovrebbe ammettersi la MaP:

- da una parte, per il reato di cui all'art. 590-ter in quanto rientrante nel novero dei delitti indicati dall'art. 550, comma 2 lett. e-bis c.p.p. richiamato dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 168 bis;

- dall'altra parte, per il reato di cui all'art. 189, c. 7 CdS, in quanto punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni.

Unica possibile (ma ci si augura denegata) obiezione che può intravvedersi al ragionamento potrebbe essere quella che considerasse l'art. 590-ter non ricompreso dal comma 2 lett. e-bis dell'art. 550 c.p.p., (se ci volesse attenere rigidamente al tenore letterale di quest'ultimo), ma trattasi di norma sistemica finalizzata ad includere il nuovo art. 590-bis c.p. fra i reati a citazione diretta e non parrebbe (voler) avere altri effetti. Senza contare che sarebbe un paradosso ammettere la MaP per un art. 590?bis c.p., secondo comma (pena fino a 7 anni) e contestualmente negarla per un art. 590-ter + 189, c. 7 Cds (pena anni 3+3). A onor del vero però, occorre ammettere che il paradosso sarebbe riferibile solo al sistema sanzionatorio; nel senso che ben potrebbe essere che il legislatore abbia inteso escludere l'applicazione della MaP rispetto a ipotesi delittuose che, ancorchè punite in minor misura, risultano essere di maggior allarme sociale…

Ma a proposito di paradossi

Se i ragionamenti sopra formulati fossero corretti (e confidiamo che lo siano), allora si rischierebbe - ci si augura, solo astrattamente - il seguente paradosso; l'inammissibilità della Map in caso di lesioni lievi, fuga e mancata assistenza in quanto si avrebbe :

- Reato di lesioni (lievi) ex art. 590 c.p. punito con la pena detentiva fino a 3 mesi

- Reato di fuga ex art. 189 c. 6 Cds punito con la pena detentiva fino a 3 anni

- Reato di mancata assistenza ex art. 189 c. 7 Cds punito con la pena detentiva fino a 3 anni.

Dunque, nel ricordare che stiamo affrontando il problema senza voler/poter prestare particolare attenzione a concorso/continuazione del reato né, del resto, al divieto di bilanciamento di cui all'art. 590-quater c.p. (recentemente confermato, nella sua legittimità, dalla Consulta con sentenza 88/19), dovremmo concludere di non poter ammettere la MaP in un caso simile in quanto nessuno dei suddetti reati rientrerebbe nel comma 2, lett. e-bis dell'art. 550 c.p.p. chiamato in causa dal "nonché" della seconda parte dell'art. 168-bis c.p. e, del resto, i reati contestati avrebbero una pena superiore al limite di 4 anni previsto dalla norma in commento.

Concludendo (de iure condendo)

Saranno come sempre i Giudici ad evidenziare e colmare eventuali lacune del ragionamento e della stessa legge. Ciò che del resto si è iniziato a fare fin da subito (cfr. sentenza Tribunale Milano), utilizzando l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., al fine di annullare indirettamente gli effetti della drastica previsione della procedibilità d'ufficio.

In attesa, dunque, di alcune modifiche legislative (invero già previste) e di un consolidamento dottrinale e giurisprudenziale, ci si augura che a fronte di una legge che in certi casi rischia di essere certamente troppo punitiva, emerga la volontà di un ampio utilizzo di tutti quegli strumenti capaci di affievolirne gli effetti (soprattutto in termini di pena).

Leggi Lesioni stradali: saranno procedibili a querela

E l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. rappresenta in tal senso un ottimo strumento da (imparare a) sfruttare; anche nei casi in cui potrebbe inizialmente apparirne preclusa l'applicabilità.

Avv. Luca de Sio

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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