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Notizie Giuridiche

» Termini procedimento disciplinare militare di Stato
02/06/2020 - Francesco Pandolfi
In materia di procedimento disciplinare di stato, l'art. 1392 del Codice dell'Ordinamento militare contempla la disciplina dell'instaurazione del procedimento a seguito di giudizio penale e di infrazione disciplinare.
La norma si rinviene nel Libro Quarto -Personale Militare, Titolo VIII -Disciplina Militare, Capo IV Procedimento disciplinare, Sezione II -Il Procedimento disciplinare di stato e rapporto del procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale.
Il testo dell'articolo, nella nuova formulazione, risulta in vigore dal 15.06.2016.

Disciplinare a seguito di giudizio penale

La disposizione stabilisce che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'art. 1393 n. 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Disciplinare a seguito di infrazione

Mentre, il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040 co. 1 lett. d), n. 19 e 1041, co. 1 lett. s), numero 6 del regolamento.

Conclusione del procedimento

Per ciò che riguarda la conclusione del procedimento, invece, la norma dispone che il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Infine, in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

Il Tar Venezia sul punto

Da ultimo, il Tar di Venezia ha avuto l'occasione di tornare sul commento della disposizione normativa, precisando quanto segue (Tar Venezia, Sezione 1, sentenza n. 345 del 10.04.2020).
Sulla questione dell'instaurazione con la contestazione degli addebiti, i giudici hanno ricordato che per conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, al fine di far decorrere il termine è necessario che la sentenza sia stata formalmente trasmessa e conosciuta dall'Amministrazione nella sua integralità, munita dell'attestazione di irrevocabilità.
Ciò che giustifica un'interpretazione di tipo formalistico, dice il Tar, con riferimento alla fissazione del dies a quo, è riconducibile all'esigenza, anche nell'interesse dell'incolpato, di consentire all'amministrazione di acquisire e valutare compiutamente tutti gli elementi di interesse ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare e corrisponde al proporzionato contemperamento di tre ordini di esigenze:
- quella del dipendente, di vedersi sottoposto a procedimento disciplinare a seguito di quello penale, con termini certi e prevedibili, nel suo inizio, nel suo svolgimento e nella sua fine;
- quella dell'amministrazione della giustizia ordinaria penale, di vedersi onerata delle sole comunicazioni pertinenti al momento della pubblicazione delle pronunce;
- quella dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, di richiedere la trasmissione della copia integrale della sentenza, non potendo controllare la successiva attività di apposizione dell'attestazione della sopravvenuta irrevocabilità, in difetto di impugnazione.

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[Fonte: www.studiocataldi.it]

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