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Notizie Giuridiche

» Prelievi abusivi: la banca prova che è stato il cliente a usare il bancomat
30/05/2020 - Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 9721/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di due coniugi titolari di un conto comune a cui sono stati sottratti indebitamente da terzi, ben 23.000 euro tramite prelievi Bancomat. In sede di merito i due coniugi si sono visti respingere la domanda di rimborso rivolta alla Banca. Per fortuna la Corte di Cassazione ha condiviso la loro tesi. Essa infatti è in linea con importanti precedenti in materia, che attribuiscono alla banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, l'onere di dimostrare che il prelievo è stato eseguito dal cliente, che può essere ritenuto responsabile solo per colpa grave, che ricorre se non effettua il controllo degli estratti per diverso tempo o se ha consentito o aggravato il prelievo illegittimo.

Prelievi Bancomat non autorizzati e richiesta di rimborso alla banca

Due coniugi hanno un conto bancario cointestato con relativa carta di prelievo Bancomat. Nel 2013 si accorgono che sono stati prelevati da dei malfattori, tramite Bancomat, i 23 mila euro presenti sul conto. Denunciano quindi l'accaduto alla banca, che blocca immediatamente il Bancomat.

I correntisti ricorrono in giudizio per ottenere il rimborso delle somme indebitamente prelevate da terzi. La banca però resiste in giudizio, sostenendo che la tessera Bancomat è sufficiente a legittimare il prelievo, senza bisogno di presentare alcun documento d'identità da parte del prelevante.

Il Tribunale respinge la domanda dei coniugi perché, a suo dire, non avrebbero adottato la diligenza necessaria per impedire il furto. La banca quindi, per il giudicante, non è responsabile per quanto accaduto prima del blocco della carta. I soccombenti ricorrono quindi in Appello, ma il ricorso viene respinto perché inammissibile, per questo si rivolgono infine alla Corte di Cassazione.

Onere di dimostrare la diligenza nell'evitare i prelievi fraudolenti

I coniugi insoddisfatti dell'esito della sentenza di merito sollevano ben sei motivi di ricorso.

  • Con il primo rilevano che dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 cc e 10 e 12 legge n. 11/2020 l'onere di dimostrare la propria diligenza nell'evitare i prelievi fraudolenti spetti alla banca.
  • Con il secondo denunciano violazione degli artt. 1782, 2051 e 2697 c.c che impongono al custode del deposito irregolare di evitare danni a terzi.
  • Con il terzo invocano la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i prelievi erano stati eseguiti al Bancomat, mentre erano avvenuti a uno sportello alla presenza di un operatore.
  • Con il quarto denunciano la violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c relativo all'errore percettivo rilevante in merito alle modalità in cui si è realizzato il prelievo e contestano il fatto che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la denuncia, quando in realtà essa è stata presentata il giorno successivo ai fatti.
  • Con il quinto evidenziano come il Tribunale abbia omesso di valutare i fatti rilevanti del prelievo eseguito allo sportello alla presenza di un operatore e la tempestività della denuncia.
  • Con il sesto chiedono che le spese, in caso di annullamento della decisione, vengano poste a carico della banca.

Alla banca spetta provare che i prelievi Bancomat sono stati fatti dal cliente

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9721/2020 accoglie il ricorso dei coniugi perché fondato.

Il Tribunale ha errato nel ritenere responsabili i correntisti dei prelievi eseguiti a loro insaputa, ritenendo tardiva la denuncia.Nel caso di specie occorre infatti richiamare i principi già espressi in materia, ossia che: "In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del dlgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accordo banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente."

La Corte infine ricorda che nel rapporto banca-correntista, in cui rileva l'art 1176 c.c. sulla diligenza delle parti, la responsabilità della banca nell'eseguire i controlli per operazioni effettuate con mezzi elettronici ha natura contrattuale per cui i clienti possono essere ritenuti responsabili sono in caso di protratto mancato controllo degli estratti conto o se hanno "dato adito o aggravato il prelievo illegittimo."

Leggi anche Bancomat smarrito: risarcibile il cliente per prelievi anomali anche se denuncia in ritardo

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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