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Notizie Giuridiche

» L'AGCM 'richiama' il legislatore: il rimborso è un diritto dei viaggiatori
29/05/2020 - Angelo Fanelli

Avv. Angelo Fanelli – Tra le conseguenze dannose correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19 v'è stata certamente la forte contrapposizione tra viaggiatori-consumatori ed operatori del settore turistico. L'oggetto principale della disputa è stata una norma contenuta nel c.d. decreto Cura Italia che ha concesso agli operatori la possibilità emettere un voucher, in luogo del rimborso del prezzo.

Sul punto è intervenuta, nella riunione del 27 maggio 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, evidenziando le criticità della disciplina d'emergenza di cui all'art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27.

La disciplina introdotta con il c.d. decreto Cura Italia

Il decreto legge de quo, all'art. 88-bis introduce un elenco dettagliato delle circostanze eccezionali e delle situazioni soggettive collegate al Covid-19 che consentono l'esercizio del diritto di recesso del consumatore e del vettore/organizzatore dai contratti di viaggio e/o pacchetto turistico per impossibilità sopravvenuta, prevedendo anche l'emissione di un voucher o di un pacchetto sostitutivo in alternativa al rimborso, senza la necessità di un'apposita accettazione da parte del consumatore.

Il contrasto con la normativa comunitaria

La norma italiana si è però posta in contrasto con la disciplina eurounitaria vigente e con la posizione assunta dalla Commissione europea. Difatti, la Direttiva (EU) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici prevede che, in caso di cancellazioni per circostanze inevitabili e straordinarie, operi il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quanto pagato. Peraltro, tale disciplina comunitaria è stata integralmente recepita nel decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, all'art. 41, dando piena applicazione all'intento di armonizzazione massima che preclude agli Stati membri di mantenere e/o adottare disposizioni divergenti. Allo stesso modo, anche i Regolamenti UE prevedono che i passeggeri, in caso di cancellazione del trasporto da parte del vettore, possano esercitare una scelta immediata tra il rimborso in denaro del costo del biglietto o delle modalità alternative. Di conseguenza, l'eventuale corresponsione del voucher è subordinata alla espressa accettazione da parte del passeggero-consumatore.

Da ultima, il 13 maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato una Raccomandazione "relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19" ed ha colto l'occasione per ribadire che la direttiva (UE) n. 2015/2302, nel disciplinare la possibilità per consumatori e per il tour operator di cancellare il viaggio, garantisce ai consumatori il diritto ad ottenere il rimborso in denaro di quanto pagato. In altre parole, il professionista è legittimato ad offrire un voucher, ma a condizione che ai viaggiatori non sia negato il diritto al rimborso in denaro.

Rafforzamento delle tutele come strumento per aiutare gli operatori del settore turistico

L'art. 88-bis, come sostenuto in quest'ultimo mese anche da numerose associazioni che si occupano di politiche consumeristiche, si pone in evidente contrasto con la Direttiva (UE) n. 2015/2302 e con l'esigenza di armonizzazione del legislatore europeo, nella misura in cui nega le garanzie spettanti ai viaggiatori-consumatori in merito all'immediato diritto di scelta tra il rimborso in denaro e la corresponsione di un voucher sostitutivo. Il fenomeno, però, oltre ad avere connotazioni meramente giuridiche, presenta peculiarità di natura economica che potrebbero essere agevolate attraverso un rafforzamento delle tutele. Il riferimento è alle evidenti gravi perdite che il settore turistico dovrà affrontare, atteso che le richieste di rimborso – almeno finché non vi saranno maggiori certezze sulle terapie antivirali e, comunque, sarà superato il rischio di contagio – saranno certamente numericamente superiori rispetto alle nuove prenotazioni e, pertanto, urgono delle misure di sostegno al settore turistico. A parere di chi scrive, il sostegno potrebbe indirettamente arrivare anche dal rafforzamento dei sistemi di protezione del consumatore, che, certamente, sarebbero funzionali ad incentivare la scelta dei voucher. La Commissione europea non ha mancato di osservare che nel caso in cui gli organizzatori od i vettori diventassero insolventi, vi sarebbe il rischio per i viaggiatori di non ricevere alcun rimborso, in quanto i loro crediti sono privi di tutela. Appare, pertanto, evidente che in una situazione priva di garanzie, l'emissione di un voucher farebbe gravare l'alea del rischio unicamente sulla parte contrattualmente debole e, pertanto, il viaggiatore-consumatore avrebbe bisogno di una protezione – privata o pubblica – sufficientemente efficace e solida, realizzabile con la previsione di una copertura assicurativa a garanzia dell'eventuale insolvenza affiancata, in ogni caso, da una generica previsione del diritto al rimborso anche qualora il viaggiatore-consumatore non avrà fruito del buono entro la scadenza. L'assenza di una protezione rafforzata del viaggiatore-consumatore, renderebbe molto più elevata la probabilità di non fruire del voucher e, pertanto, rischierebbe di creare un – prevedibile e, quasi, autorizzato – indebito arricchimento da parte dell'operatore del settore turistico.

Angelo Fanelli - Avvocato del Foro di Taranto

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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