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Notizie Giuridiche

» Protocolli di sicurezza per gli studi legali: il vademecum del CNF
29/05/2020 - Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Anche la fase due è caratterizzata da misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del coronavirus. A tal proposito il Consiglio nazionale forense ha diffuso una scheda di approfondimento (in allegato) riguardo l'«adozione di protocolli di sicurezza negli studi legali in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19». Sostanzialmente per gli studi legali piccoli saranno semplificate anche le misure anticontagio.

Disposizioni anticontagio per gli studi legali

Il dpcm 26 aprile 2020 contiene le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica coronavirus. In particolare, per le attività professionali, quindi anche per gli studi degli avvocati, è stabilito che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, si raccomanda, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale; inoltre, che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Raccomandazione che, nel caso delle imprese, come stabilisce la norma diventa obbligo di rispettare i protocolli. Ne deriva che i professionisti possano adottare protocolli anti-contagio ad hoc, anche in forma semplificata e non necessariamente corrispondenti al protocollo condiviso del 24 aprile 2020. In aggiunta il mancato rispetto, da parte dei professionisti, delle (o di tutte le) previsioni del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 non potrà essere sanzionato.

Misure anti covid 19 per studi con dipendenti

Anche sui titolari degli studi professionali gravano gli obblighi di prevenzione previsti per i datori di lavoro, nei confronti dei dipendenti e soggetti assimilati, dalla normativa in materia di salute e sicurezza (dlgs 81/2008 e articolo 2087 codice civile).

Per il periodo di efficacia del dpcm del 17 maggio 2020 (18 maggio 2020-14 giugno 2020), gli studi professionali, quindi anche gli studi legali, devono fare riferimento alle indicazioni fornite dalla scheda tecnica contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 maggio 2020".

Misure anti covid 19 per studi senza dipendenti

Anche i professionisti senza praticanti o dipendenti dovranno rispettare e far rispettare le misure di sicurezza con riferimento a clienti, fornitori e terzi in generale. Tali misure andranno verificate qualora vi siano contratti di appalto o d'opera. In questi casi il titolare dello studio sarà chiamato anche a vigilare sull'operato di terzi.

Il rispetto delle indicazioni contenute nell'apposita scheda tecnica delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" comporta in primis la necessità di fornire idonee informative (a dipendenti e/o a terzi) nonché informative sull'eventuale trattamento dei dati personali. In base a dette «indicazioni», inoltre, non vi è un obbligo, se non in casi particolari, di misurazione della temperatura, ma saranno sufficienti le dichiarazioni del soggetto interessato, ad esempio attraverso un questionario o semplici domande poste prima dell'accesso.

In molti casi non sarà necessario procedere a una completa sanificazione dei locali (nel senso indicato dalla circolare Ministero della salute 5443/2020), ma sarà sufficiente una pulizia e una igienizzazione di piani e di strumenti di lavoro.

In ultimo il Cnf ammonisce a documentare le attività effettuate, in modo da poter attivare una concreta difesa nel caso di contestazioni. Se i locali sono condivisi con altri colleghi, in assenza di rapporti associativi o societari è indispensabile adottare misure coordinate e condivise perché comunque potrebbero configurarsi compresenze o interferenze tra vari soggetti. In questo caso è opportuno stilare un accordo tra gli interessati.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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