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Notizie Giuridiche

» Il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui
29/05/2020 - Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 637 c.p.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

La ratio dell'art. 637 c.p. e il bene giuridico tutelato

Il reato di cui all'art. 637 c.p. è un delitto che mira a garantire la salvaguardia del patrimonio, quale bene giuridico meritevole di tutela.

È procedibile a querela della persona offesa ed è un reato comune, non proprio né qualificato, poiché può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 637 c.p.

Il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui sanziona la condotta di colui il quale, senza averne necessità alcuna, faccia ingresso nel predetto fondo. I diritti reali tutelati sono, oltre alla proprietà, anche il possesso e la detenzione, cosicché potrebbe essere ritenuto colpevole il proprietario che faccia ingresso in un'area concessa in locazione a terzi.

Ovviamente la norma specifica che devono essere presenti elementi atti a identificare "l'altruità del fondo", quindi segni distintivi idonei a delimitarne il perimetro (recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo).

Non è necessario che detti elementi identificativi siano idonei a precludere fisicamente l'ingresso o a renderlo difficoltoso, essendo semplicemente richiesto che essi siano comunque idonei a manifestare la volontà del titolare del diritto di intercludere l'accesso al proprio fondo.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 637 c.p.

Per il reato di cui all'art. 637 c.p. è prevista la pena della multa fino ad euro 103,00.

Elemento soggettivo

Il reato di cui all'art. 637 c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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