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Notizie Giuridiche

» Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici
28/05/2020 - Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 635-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La ratio dell'art. 635-quater c.p. ed il bene giuridico

Il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, è un reato contro il patrimonio (bene giuridico tutelato). È un reato di evento, donde si può ritenere possibile l'applicabilità dell'art. 56 c.p. È un reato comune, non qualificato né proprio, dacchè può essere commesso da chiunque.

La condotta sanzionata dall'art. 635-quater c.p.

La condotta che il soggetto attivo pone in essere nell'ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici è la medesima di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero la distruzione, cancellazione o soppressione di programmi e dati altrui, oltre a quei comportamenti tali da impedire il funzionamento di un sistema. È inoltre sanzionato l'accesso abusivo all'interno di un altrui sistema telematico. La norma sembra ricalcare, in effetti, le disposizioni civilistiche in ordine alla responsabilità aquiliana, con la differenza che questo delitto è punito unicamente a titolo di dolo e non di colpa. La responsabilità è ovviamente più grave se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona o da un operatore di sistema.

La pena

La pena per chi pone in essere la condotta di cui al primo comma è della reclusione da uno a quattro anni. Laddove sia impiegata violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (ai sensi dell'art. 64 c.p. quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso).

Elemento soggettivo

Il reato di cui all'art. 635 quater c.p. è punito a titolo di dolo generico, essendo quindi richiesta la semplice premeditazione di matrice dolosa nel voler porre in essere la condotta tipizzata.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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