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Notizie Giuridiche

» Mantenimento: la revisione dell'assegno ai tempi del Coronavirus
29/05/2020 - Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il Coronavirus ha impattato fortemente sulle esistenze dei cittadini italiani, con risvolti anche particolarmente drammatici su alcune categorie di lavoratori che, a causa dello stop forzato, hanno subito perdite considerevoli e un vero e proprio tracollo reddituale.
Un dramma che si è avvertito maggiormente nelle famiglie divise, quelle in cui una delle due parti è obbligata a versare all'altra o in favore dei figli delle somme per il sostentamento in assenza di autosufficienza.
A stabilire il versamento di queste somme sono i provvedimenti emessi dai giudici in sede di separazione o divorzio, o al termine delle relazioni di fatto, oppure gli accordi raggiunti dalle parti con il supporto degli avvocati alla fine delle relazioni.
Come noto, questi esborsi non sono immutabili ed eterni, e possono subire delle modifiche nel corso degli anni a causa del sopravvenire di circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza, ad esempio una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche.

Sopravvenuta modifica delle condizioni economiche

Ovviamente, la revisione o addirittura la revoca dell'assegno non può essere decisa autonomamente dall'onerato, nonostante le difficoltà economiche nel rispettare gli obblighi. È sempre necessario che intervenga un provvedimento del giudice o un nuovo accordo con l'ex partner. Chi non ottempera agli obblighi di pagamento dell'assegno, infatti, rischia non solo conseguenze civilistiche, ma anche penalistiche.
Si pensi, ad esempio, al rischio di vedersi imputare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 del codice penale. Pertanto, in questo periodo non sono affatto pochi i cittadini che si sono rivolti ai propri avvocati per attivare le indispensabili procedure destinate a modificare gli obblighi di pagamento.
Se, da un lato, vi sono cittadini in difficoltà economica che non riescono ad adempiere le proprie obbligazioni, dall'altro vi sono i beneficiari che contano su tali somme per poter sopravvivere. Insomma, è sempre indispensabile contemperare le opposte esigenze.
Costante orientamento giurisprudenziale ritiene che l'onerato non possa allegare generiche difficoltà economiche o semplicemente indicare lo stato di disoccupazione, ma sarà tenuto a fornire la dimostrazione rigorosa di una oggettiva e incolpevole impossibilità assoluta di fare fronte alle obbligazioni.

Intervenire sugli assegni

Prima di chiedere una riduzione dell'assegno, il soggetto obbligato dovrà dunque verificare la sussistenza di una contrazione dei suoi redditi rispetto all'epoca in cui era stato stabilito l'ammontare della somma che avrebbe dovuto versare al partner o ai figli.
Si rammenta, tuttavia, che nonostante le difficoltà l'onerato non potrà smettere da un momento all'altro di pagare, ma dovrà continuare a farlo o al più cercare un accordo con il beneficiario per sospendere o ridurre la somma per un certo periodo, oppure intervenire sulla periodicità dei versamenti.
Si tratta di una strada non facile e, comunque, sempre di una soluzione temporanea in quanto una modifica definitiva e a lungo termine dovrà necessariamente passa attraverso un provvedimento di modifica vero e proprio. Tuttavia, soprattutto in un periodo come questo in cui gli uffici giudiziari sono ancora in una difficile fare si ripresa a seguito dell'emergenza sanitaria.

Riduzione reddituale effettiva e stabile

La riduzione reddituale idonea a determinare una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e ad incidere sulla misura del mantenimento dei figli, si rammenta, deve essere non momentanea, ma effettiva, stabile e destinata a protrarsi nel tempo.
A tal fine, sarà necessario fornire le dovute allegazioni, ad esempio facendosi aiutare dal proprio commercialista o da un esperto del settore che possa relazionare sul peggioramento della capacità economica dell'onerato.
Il passo successivo è quello di procedere verso la modifica delle condizioni economiche che potrà avvenire anche fuori dalle aule giudiziarie, ad esempio con l'ausilio degli avvocati attraverso un accordo di negoziazione assistita.
In alternativa, ci si potrà rivolgere al Tribunale per ottenere la revisione e qui depositare l'istanza di modifica delle condizioni economiche, sempre con la necessaria assistenza di un avvocato. Al ricorso andranno allegati anche lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi, nonché copia autentica del provvedimento che ha regolamentato gli oneri di cui si chiede la modifica. La trattazione urgente andrà motivata al fine di ottenere un provvedimento in tempi celeri.
[Fonte: www.studiocataldi.it]

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