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Notizie Giuridiche

» La responsabilità penale del datore di lavoro da Covid-19
26/05/2020 - Dario La Marchesina

L'emergenza epidemiologica che ha colpito il paese sta influendo pesantemente anche sul nostro tessuto economico, dove gli imprenditori sono tenuti ad osservare rigide disposizioni per poter riprendere a svolgere le loro attività.

Infatti solo con il rispetto delle nuove normative e protocolli, i datori di lavoro potranno evitare di incorrere in quella sfera sanzionatoria del nostro ordinamento che mette maggiore apprensione: la responsabilità penale.

Responsabilità penale datore di lavoro e adempimenti sicurezza in azienda

E' bene sapere che, qualora dovesse essere riscontrato un caso di Covid-19 in azienda, il datore di lavoro può essere esposto ed eventualmente indagato, a seguito di querela della persona offesa, per la commissione di due reati: le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e, nei casi di estrema gravità, l'omicidio colposo (art. 589 c.p.).

I giudici penali avranno il compito di valutare la sussistenza dell'elemento giuridico della colpa nelle condotte di prevenzione adottate dall'imprenditore.

Per il nostro diritto penale, la colpa può essere "generica" se causata da imprudenza, imperizia oppure "specifica" se provocata dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini.

Per questo motivo è fondamentale che il datore di lavoro adempia i suoi obblighi di tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti, attraverso l'osservanza delle norme del codice civile (art. 2087 c.c.) e in particolare di quelle contenute nel Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Cosa prevede il testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro è garante della sicurezza in azienda e per questo è soggetto ad obblighi esclusivi o eventualmente delegabili:

- Ha l'obbligo esclusivo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di predisporre la valutazione dei rischi elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

- Inoltre ha l'obbligo di far osservare, con possibilità di delega ad altri soggetti, le disposizioni previste dagli artt. 18-55 del D.Lgs. 81/2008 (es. nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, programmazione delle misure di prevenzione, fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ecc.)

Per quanto riguarda le condotte, tenute prima del 03/02/2020, le norme cautelari che il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver osservato sono solo quelle previste dal D.Lgs. 81/2008.

Invece, a partire dal 03/02/2020, con l'emanazione della Circolare n. 3190 del Ministero della Salute, i datori di lavoro sono tenuti ad osservare e attuare le prescrizioni igieniche di base per la prevenzione del contagio.

A queste si aggiungono quelle contenute nel Protocollo sottoscritto dal Governo e da Confindustria in data 14/03/2020, le quali prevedono, laddove possibile, la riduzione dell'attività lavorativa in azienda invitando i lavoratori a ricorrere allo smart working o ad usufruire degli ammortizzatori sociali, e in ogni caso la sanificazione periodica dei locali aziendali e l'adozione di specifici dispositivi di protezione individuale.

Il datore di lavoro, per conformarsi queste ultime disposizioni e protocolli in materia, dovrà provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in modo tale da essere coperto da eventuali controversie di natura penale da covid-19.

Ente e responsabilità da Covid-19

La sfera giuridica di una possibile responsabilità penale da covid-19 non si esaurisce con la mancata attuazione e rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro.

Infatti esiste nel nostro ordinamento anche la responsabilità dell'ente (azienda) per i reati commessi dai soggetti che lo rappresentano (c.d. apicali), disciplinata dal D.Lgs. 231/2001.

Si tratta di una responsabilità penale della persona giuridica che presenta peculiarità di carattere amministrativo che si identificano nella natura interdittiva delle sanzioni.

Secondo il D.Lgs. 231/2001 l'illecito deve essere commesso da un soggetto apicale (rappresentante legale, soggetto con poteri di amministrazione o gestione dell'azienda) in vantaggio o nell'interesse dell'ente (es. l'azienda che, per ottimizzare i profitti e abbattere i costi, non fornisce i dispositivi di protezione individuale e non adotta le misure di prevenzione).

Tra i reati annoverati che danno luogo ad una responsabilità amministrativa dell'ente sono stati compresi anche le lesioni colpose e l'omicidio colposo legati all'inosservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e quindi anche il contagio da covid-19.

L'azienda, per evitare di incorrere in gravi sanzioni interdittive, deve adottare un modello organizzativo e gestionale tale da dimostrare in sede di giudizio di:

- Aver adottato e attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- Aver garantito la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli da parte di un organismo autonomo dell'ente preposto a tali funzioni.

Datore di lavoro: come tutelarsi

In conclusione il datore di lavoro per tutelarsi da un'eventuale querela da caso di covid-19 in azienda, deve osservare le norme sulle sicurezza nei luoghi di lavoro, predisporre e tenere sempre aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e adottare un modello organizzativo e gestionale idoneo per evitare una responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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