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Notizie Giuridiche

» La responsabilità del committente
21/05/2020 - Marco Sicolo

Responsabilità per fatto illecito ex art. 2049 c.c.

L'art. 2049 del codice civile individua un particolare caso di responsabilità da fatto illecito, disponendo che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

I termini linguistici usati dalla norma appaiono un po' risalenti e rischiano di ingenerare confusione nel lettore: è bene chiarire subito, quindi, che il committente contemplato dall'art. 2049 c.c. non è il committente del contratto di appalto, la cui responsabilità è disciplinata da diversa normativa di settore.

Il rapporto giuridico alla base della disciplina

Il rapporto contemplato dall'art. 2049 c.c. presuppone la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente: in sostanza, il rapporto giuridico di riferimento è principalmente quello del lavoro subordinato.

Proprio per tale motivo, il contratto di appalto e il rapporto tra committente e appaltatore esulano dall'ambito di applicazione di questa norma, in considerazione della tipica autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione ed esecuzione della sua attività.

Responsabilità oggettiva e indiretta

Chiarito ciò, è importante evidenziare che la responsabilità dei padroni e committenti rappresenta un particolare tipo di responsabilità extracontrattuale nascente da fatto illecito, che è possibile inquadrare nell'ambito della responsabilità oggettiva e di quella indiretta.

È responsabilità oggettiva perché al danneggiato non è richiesto di provare la colpevolezza e al committente non è concesso fornire prova contraria: si tratterebbe, pertanto, di un'ipotesi di presunzione assoluta di colpa, sebbene parte della giurisprudenza ammetta la possibilità, per il committente, di dimostrare il caso fortuito.

Quella del committente è, inoltre, responsabilità indiretta (o per fatto altrui), poiché egli risponde per il fatto illecito commesso da un altro soggetto (il suo dipendente), ed è tenuto in forza di ciò al risarcimento del danno.

Il fatto illecito del dipendente

Quanto al dipendente, si ritiene irrilevante, ai fini dell'applicabilità della norma in oggetto, se abbia agito con dolo o colpa, poiché il testo fa genericamente riferimento al fatto illecito (che, a norma dell'art. 2043, può essere appunto commesso indifferentemente con dolo o colpa).

Parte della giurisprudenza, però, ritiene che il dolo del dipendente dovrebbe valere a escludere la responsabilità del committente, poiché in tal caso il fatto non verrebbe commesso "nell'esercizio delle incombenze" cui egli è preposto.

Onere della prova nell'art. 2049 c.c.

Nonostante sia esonerato dalla prova della colpevolezza, il danneggiato ha l'onere di fornire prova del fatto illecito e deve dimostrare che lo stesso sia riconducibile all'attività lavorativa svolta dal dipendente.

Tanto basta a far sorgere la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo al committente, in considerazione del c.d. rapporto di occasionalità necessaria, che prescinde dalla dimostrazione di un vero e proprio nesso di causalità tra le mansioni assegnate al dipendente e l'evento.

Breve rassegna giurisprudenziale

Così, a titolo di esempio, la giurisprudenza ha più volte accertato la sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. a carico di:

  • istituti bancari e società di intermediazione finanziaria, per il fatto del dipendente promotore finanziario (cfr. Cass. nn. 4478/17, 22956/15 e 8210/13)
  • compagnie telefoniche, per il danno commesso dall'agente munito di poteri di rappresentanza (cfr. Cass. 3095/10)
  • strutture ospedaliere, per il fatto commesso dal personale sanitario (cfr. Cass. civ. sez. terza, n. 22058/17)

In chiusura, è opportuno evidenziare che, a determinate condizioni, anche nell'ambito dell'appalto può configurarsi la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c., ma solo quando ricorrano i seguenti presupposti: "scelta inadeguata della ditta esecutrice da parte del committente, o nell'essersi questi intromesso nella gestione dei lavori, direttamente o tramite tecnici incaricati, fino a far assumere all'appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale". Tali presupposti necessitano di specifica prova da parte del danneggiato (v. Cass. n. 8410/2014).

[Fonte: www.studiocataldi.it]

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